Sentenza n. 141/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), n. -OMISSIS-, resa tra le parti, pubblicata il 15 novembre 2023, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, che aveva respinto la domanda risarcitoria derivante dall'interdittiva antimafia successivamente annullata
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società, iscritta nella white list dal 2013, aveva subito un'informativa antimafia interdittiva prefettizia del 10 maggio 2017, dalla quale era derivata la risoluzione di numerosi contratti d'appalto. L'interdittiva era stata successivamente annullata dal TAR. La società aveva quindi chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, sostenendo che l'illegittimità del provvedimento costituisse indice presuntivo della colpa dell'amministrazione e che spettasse alla Prefettura dimostrare l'errore scusabile. Il TAR aveva respinto la domanda ritenendo non provato l'elemento soggettivo della colpa, in ragione della complessità dei fatti, della vicenda giudiziaria e della peculiare disciplina delle interdittive antimafia. In appello la società ha censurato tale motivazione e riproposto la domanda risarcitoria.
La decisione
Il CGARS ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha distinto il giudizio di illegittimità dell'interdittiva da quello sulla colpevolezza dell'amministrazione: l'annullamento dell'informativa non comporta automaticamente la responsabilità risarcitoria della Prefettura. In materia di interdittive antimafia, considerata la complessità dei fatti da valutare, la loro intrinseca opinabilità e l'ampia discrezionalità prefettizia, l'elemento soggettivo della responsabilità è configurabile soltanto in presenza di dolo o colpa grave. L'errore è scusabile quando le informazioni trasmesse dagli organi di polizia siano astrattamente idonee a fondare un plausibile giudizio di infiltrazione mafiosa, anche se in concreto insufficienti a legittimare l'interdittiva. La società non ha assolto l'onere di dimostrare dolo o colpa grave della Prefettura; non opera quindi alcuna attenuazione dell'onere probatorio. Spese del grado compensate.
Norme richiamate
art. 2043 c.c.
quella che di norma sarebbe considerata culpa lata assume, in questo ambito, il rilievo di culpa levis ex art. 2043 c.c.
Nel giudizio risarcitorio relativo a un'interdittiva antimafia, la particolare complessità dell'attività amministrativa eleva la soglia della colpa rilevante: assume rilievo la sola colpa grave, oltre al dolo.
art. 2236 c.c.
il parametro di valutazione della colpa previsto dall’art. 2236 c.c. per i prestatori d’opera
Il parametro della responsabilità per prestazioni di particolare difficoltà può essere utilizzato anche per valutare la colpa dell'amministrazione nell'adozione di informative antimafia, limitando la responsabilità ai casi di dolo o colpa grave.
Massime di principio
- L'annullamento di un'interdittiva antimafia per illegittimità non determina automaticamente la responsabilità risarcitoria dell'amministrazione, poiché il giudizio sulla legittimità dell'atto deve essere distinto da quello sulla colpevolezza dell'apparato amministrativo.
- Nelle controversie risarcitorie relative a informative antimafia interdittive, la complessità dei fatti e l'ampia opinabilità delle valutazioni prefettizie comportano che l'elemento soggettivo della responsabilità sia configurabile soltanto in presenza di dolo o colpa grave.
- L'errore dell'amministrazione è scusabile quando le informazioni acquisite dagli organi di polizia siano astrattamente idonee a fondare un plausibile giudizio di tentativo di infiltrazione mafiosa, anche se risultino successivamente insufficienti a legittimare in concreto l'interdittiva.
- Il danneggiato che chieda il risarcimento per un'interdittiva antimafia illegittima deve provare l'elemento soggettivo della responsabilità, mediante la dimostrazione del dolo o della colpa grave dell'amministrazione; non opera, in tale materia, un'attenuazione dell'onere probatorio per il solo fatto dell'illegittimità dell'atto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 478/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 479/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 480/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 481/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 482/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 483/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →