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Sentenza

Sentenza n. 141/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), n. -OMISSIS-, resa tra le parti, pubblicata il 15 novembre 2023, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202400355

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, che aveva respinto la domanda risarcitoria derivante dall'interdittiva antimafia successivamente annullata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società, iscritta nella white list dal 2013, aveva subito un'informativa antimafia interdittiva prefettizia del 10 maggio 2017, dalla quale era derivata la risoluzione di numerosi contratti d'appalto. L'interdittiva era stata successivamente annullata dal TAR. La società aveva quindi chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, sostenendo che l'illegittimità del provvedimento costituisse indice presuntivo della colpa dell'amministrazione e che spettasse alla Prefettura dimostrare l'errore scusabile. Il TAR aveva respinto la domanda ritenendo non provato l'elemento soggettivo della colpa, in ragione della complessità dei fatti, della vicenda giudiziaria e della peculiare disciplina delle interdittive antimafia. In appello la società ha censurato tale motivazione e riproposto la domanda risarcitoria.

La decisione

Il CGARS ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha distinto il giudizio di illegittimità dell'interdittiva da quello sulla colpevolezza dell'amministrazione: l'annullamento dell'informativa non comporta automaticamente la responsabilità risarcitoria della Prefettura. In materia di interdittive antimafia, considerata la complessità dei fatti da valutare, la loro intrinseca opinabilità e l'ampia discrezionalità prefettizia, l'elemento soggettivo della responsabilità è configurabile soltanto in presenza di dolo o colpa grave. L'errore è scusabile quando le informazioni trasmesse dagli organi di polizia siano astrattamente idonee a fondare un plausibile giudizio di infiltrazione mafiosa, anche se in concreto insufficienti a legittimare l'interdittiva. La società non ha assolto l'onere di dimostrare dolo o colpa grave della Prefettura; non opera quindi alcuna attenuazione dell'onere probatorio. Spese del grado compensate.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    quella che di norma sarebbe considerata culpa lata assume, in questo ambito, il rilievo di culpa levis ex art. 2043 c.c.

    Nel giudizio risarcitorio relativo a un'interdittiva antimafia, la particolare complessità dell'attività amministrativa eleva la soglia della colpa rilevante: assume rilievo la sola colpa grave, oltre al dolo.

  • art. 2236 c.c.

    il parametro di valutazione della colpa previsto dall’art. 2236 c.c. per i prestatori d’opera

    Il parametro della responsabilità per prestazioni di particolare difficoltà può essere utilizzato anche per valutare la colpa dell'amministrazione nell'adozione di informative antimafia, limitando la responsabilità ai casi di dolo o colpa grave.

Massime di principio

  • L'annullamento di un'interdittiva antimafia per illegittimità non determina automaticamente la responsabilità risarcitoria dell'amministrazione, poiché il giudizio sulla legittimità dell'atto deve essere distinto da quello sulla colpevolezza dell'apparato amministrativo.
  • Nelle controversie risarcitorie relative a informative antimafia interdittive, la complessità dei fatti e l'ampia opinabilità delle valutazioni prefettizie comportano che l'elemento soggettivo della responsabilità sia configurabile soltanto in presenza di dolo o colpa grave.
  • L'errore dell'amministrazione è scusabile quando le informazioni acquisite dagli organi di polizia siano astrattamente idonee a fondare un plausibile giudizio di tentativo di infiltrazione mafiosa, anche se risultino successivamente insufficienti a legittimare in concreto l'interdittiva.
  • Il danneggiato che chieda il risarcimento per un'interdittiva antimafia illegittima deve provare l'elemento soggettivo della responsabilità, mediante la dimostrazione del dolo o della colpa grave dell'amministrazione; non opera, in tale materia, un'attenuazione dell'onere probatorio per il solo fatto dell'illegittimità dell'atto.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaDanno da provvedimento illegittimo
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoResponsabilità della pubblica amministrazione
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazione
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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