Cassazione Penale, Sentenza n. 40569/2024 del 05/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva: (1) nullità della notifica/eleggibilità di domicilio perché il documento sarebbe stato redatto in una lingua non conosciuta dall'imputato; (2) questioni processuali connesse alla stessa elezione di domicilio e alla mancata assistenza/ traduzione; (3) erronea dichiarazione di colpevolezza per mancanza o insufficienza di prova; (4) eccessività del trattamento sanzionatorio rispetto alla gravità della condotta e alla personalità dell'imputato.
La decisione
Il Collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso. Motivazioni: primi due motivi manifestamente infondati e/o tardivi perché il ricorrente non aveva dimostrato la mancata conoscenza della lingua italiana e non aveva eccepito tempestivamente (art. 180 c.p.p.) la nullità, quindi la nullità si è sanata; il terzo motivo è inammissibile perché generico e consistente in una mera richiesta di rivalutazione delle prove senza indicare vizi logico-giuridici dell'argomentazione della sentenza impugnata; il quarto motivo è aspecifico giacché il Giudice di pace ha inflitto il minimo edittale, per cui non vi era spazio per una ulteriore riduzione. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Decisione resa a Roma il 18 ottobre 2024.
Norme richiamate
art. 180 cod. proc. pen.
Le nullità verificatesi prima del giudizio devono essere eccepite tempestivamente (termine che coincide con la sentenza di primo grado); se non tempestivamente eccepite si sanano.
Giurisprudenza citata (Sez. U. e Sez. 4 e 6)
Sez. U, n. 5052 del 24/09/2003; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000; Sez. 4, n. 14174 del 28/10/2005; Sez. 6, n. 44421 del 22/10/2015
Principi giurisprudenziali richiamati: l'assistenza mediante traduzione è necessaria se l'imputato non conosce la lingua e ciò deve emergere da elementi probatori; la mancata eccezione tempestiva comporta sanatoria.
Corte Costituzionale
Corte Cost. n. 186 del 2000
Citata in relazione al riconoscimento di profili di colpa e alla possibilità di condannare il ricorrente al pagamento di somme per la Cassa delle ammende quando il ricorso sia manifestamente infondato o inammissibile.
Massime di principio
- Le nullità procedurali anteriori al giudizio di primo grado devono essere eccepite tempestivamente (al più tardi con la sentenza di primo grado) o si ritengono sanate; non possono essere sollevate per la prima volta in appello se non sussistono elementi probatori che ne giustifichino l'eccezione precoce.
- La sola affermazione che un atto sia stato redatto in una lingua non conosciuta dall'imputato non è sufficiente: è necessario dimostrare la mancata comprensione o fornire atti che comprovino la circostanza rilevante ai fini della traduzione/assistenza.
- L'appello non può limitarsi a una rinnovata valutazione dei fatti: il ricorrente deve indicare specifici vizi nell'apparato motivazionale della sentenza impugnata (contraddizioni, omissioni, errori logici o giuridici) per rendere ammissibile la censura.
- La critica al trattamento sanzionatorio è aspecifica se la pena inflitta è il minimo edittale: in tal caso non è possibile ottenere una riduzione astratta della pena e la censura deve contenere elementi concreti che giustifichino una diversa applicazione della misura.
- Il rigetto o l'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese e, se ricorrono profili di colpa, al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende; pertanto gli appellanti devono valutare cautamente la fondatezza e l'ammissibilità delle censure.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40502/2024 del 05/11/2024
- Sentenza penale · 5 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40503/2024 del 05/11/2024
- Sentenza penale · 5 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40505/2024 del 05/11/2024
- Sentenza penale · 5 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40506/2024 del 05/11/2024
- Sentenza penale · 5 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40507/2024 del 05/11/2024
- Sentenza penale · 5 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40509/2024 del 05/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →