Sentenza n. 13998/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento in parte qua e nei limiti dell'interesse della ricorrente, del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione - Direzione Generale per la Sicurezza Stradale e l'Autotrasporto, a firma del Direttore Generale facente funzione, registro n. 296 del 28 agosto 2025, comunicato alla ricorrente via PEC in pari data, con il quale è stata omologata la nuova versione del dispositivo denominato “EnVES EVO 1812”, prodotto dalla EngiNe S.p.a., solo e limitatamente all'art. 2, comma 4 di detto decreto nella parte in cui è riferito alla funzione di cui alla lettera sub b) del medesimo comma 4, per le ragioni indicate in narrativa;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di omologazione di una nuova versione di un dispositivo per il controllo del traffico, limitatamente alla clausola che assoggetta ad anonimato e vieta l'utilizzo sanzionatorio della funzione di memorizzazione delle immagini dei veicoli in transito per scopi di polizia
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa produttrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto di omologazione limitatamente all'art. 2, comma 4, nella parte in cui il regime generale previsto per le funzioni accessorie — utilizzabilità esclusiva per finalità statistiche o di monitoraggio, in forma anonima, senza trattamento delle targhe e senza utilizzabilità ai fini dell'accertamento delle violazioni al Codice della strada — è stato applicato anche alla funzione di cui alla lettera b), consistente nella memorizzazione delle immagini di tutti i veicoli in transito per scopi di polizia. In via preliminare, il Ministero ha eccepito il difetto di interesse ad agire, sostenendo che il pregiudizio fosse meramente eventuale. La ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 201, comma 1-quinquies, d.lgs. 285/1992, come modificato dall'art. 10 l. 177/2024, sostenendo che l'avverbio "comunque" escludesse limitazioni all'utilizzo delle immagini acquisite da dispositivi omologati. Con il secondo motivo ha dedotto eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e perplessità del provvedimento, violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e violazione dell'art. 10 l. 241/1990, per il mancato recepimento delle osservazioni partecipative. La ricorrente ha evidenziato che la funzione di memorizzazione delle immagini per scopi di polizia costituiva da anni un elemento distintivo dei propri dispositivi e che l'imposizione dell'anonimato ne incideva sulla commerciabilità.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di interesse, ritenendo concreto e attuale l'interesse della produttrice, titolare dell'omologazione, a rimuovere una clausola che limitava l'utilizzabilità di una funzione tecnicamente implementata e rilevante per la commerciabilità del prodotto. Ha respinto il primo motivo: l'art. 201, comma 1-quinquies, Codice della strada consente l'utilizzazione successiva, per l'accertamento di ulteriori violazioni, di immagini già legittimamente acquisite nell'ambito della funzione omologata, ma non costituisce titolo per la preventiva e indiscriminata acquisizione delle immagini di tutti i veicoli in transito. La clausola che vieta l'uso sanzionatorio delle immagini non è quindi, sotto questo profilo, in contrasto con la norma primaria. Ha accolto il secondo motivo, ritenendo che il decreto presenti, con riferimento alla funzione sub b), un'eccesso di potere per perplessità e manifesta contraddittorietà. La disposizione accomuna al regime di anonimato funzioni statistiche o di monitoraggio e la distinta funzione di memorizzazione delle immagini per scopi di polizia, generando due interpretazioni plausibili ma incompatibili: una che considera la funzione meramente descrittiva e anonima e una che le attribuisce una funzione operativa incompatibile con l'anonimato. L'incertezza riguarda il nucleo precettivo dell'omologazione e impedisce ai destinatari e agli organi accertatori di conoscere con certezza la portata del titolo. Il giudice ha precisato di non sostituire la propria valutazione tecnica a quella dell'Amministrazione, ma di esercitare il controllo di ragionevolezza, logicità e coerenza dell'atto. Ha quindi annullato l'art. 2, comma 4, del decreto nella sola parte in cui il regime generale di anonimato e di inutilizzabilità sanzionatoria si applica alla funzione di memorizzazione delle immagini per scopi di polizia, disponendo la riedizione del potere con una disciplina chiara, univoca e coerente con la finalità dichiarata, nel rispetto del Codice della strada e della normativa in materia di protezione dei dati personali. Restano ferme le altre parti del decreto. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 201, comma 1-quinquies, d.lgs. 285/1992
Le immagini acquisite mediante dispositivi approvati od omologati possono essere comunque utilizzate dai soggetti di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, per l'accertamento, mediante il raffronto con banche di dati esterne, di altre violazioni di cui al comma 1-bis, per le quali i dispositivi medesimi non sono stati specificamente approvati od omologati ma le cui immagini sono sufficienti ad accertare che il veicolo stava circolando in assenza dei requisiti per la circolazione previsti dal presente codice.
La norma consente l'uso ulteriore di immagini già legittimamente acquisite nell'ambito della funzione omologata, ma non autorizza la captazione preventiva, massiva e indiscriminata delle immagini di tutti i veicoli in transito.
art. 10 l. 177/2024
Ha modificato l'art. 201, comma 1-quinquies, del Codice della strada, la cui portata è stata interpretata restrittivamente dal TAR.
art. 10 l. 241/1990
La censura relativa al mancato recepimento delle osservazioni partecipative è rimasta assorbita a seguito dell'accoglimento del motivo concernente l'ambiguità e la contraddittorietà dell'atto.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
La disciplina della funzione dovrà essere riformulata nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali richiamati dal TAR, inclusi proporzionalità e minimizzazione.
art. 100 c.p.c.
Richiede, ai fini dell'interesse ad agire, una lesione concreta e attuale della sfera giuridica e un'utilità pratica, diretta e immediata derivante dall'accoglimento.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Rende applicabile nel processo amministrativo il rinvio esterno alle disposizioni del codice di procedura civile, tra cui l'art. 100 c.p.c.
Massime di principio
- L'interesse a ricorrere sussiste quando il titolare di un'omologazione dimostri che la clausola impugnata limita concretamente l'utilizzabilità di una funzione tecnicamente incorporata nel prodotto e incide sulla sua commerciabilità; non occorre che il pregiudizio si sia già tradotto in un provvedimento applicativo ulteriore.
- L'art. 201, comma 1-quinquies, del Codice della strada consente l'utilizzazione successiva, per l'accertamento di ulteriori violazioni, di immagini già legittimamente acquisite nell'ambito della funzione omologata, ma non autorizza la preventiva acquisizione massiva e indiscriminata delle immagini di tutti i veicoli in transito.
- Un provvedimento amministrativo è illegittimo per eccesso di potere per perplessità quando il suo contenuto precettivo si presta a due o più interpretazioni plausibili e incompatibili, così da non consentire ai destinatari e agli organi chiamati ad applicarlo di individuare con certezza la portata e gli effetti dell'atto.
- Sussiste contraddittorietà manifesta quando l'amministrazione qualifica una funzione secondo una finalità specifica e, nello stesso provvedimento, le applica un regime giuridico incompatibile con quella finalità, senza chiarire quale disciplina debba prevalere.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche non consente al giudice di sostituire la propria scelta a quella amministrativa, ma comprende il controllo esterno di ragionevolezza, logicità e coerenza intrinseca dell'atto.
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