Cassazione Penale, Sentenza n. 17556/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 589-bis cod. pen. (omicidio stradale): tre censure principali: 1) mancato approfondimento e valutazione della velocità dei veicoli coinvolti (dati scatola nera e velocità della Fiat Punto) e conseguente errata ricostruzione della violazione della distanza di sicurezza; 2) esclusione dell'attenuante prevista dall'art. 589-bis, comma 7, per il concorso di cause esterne/condotte di terzi o della stessa vittima; 3) valutazione contraddittoria e inattendibilità delle dichiarazioni della passeggera Martina Bertone.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i motivi relativi a velocità e valutazione della teste (primo e terzo motivo), confermando la correttezza, in linea di massima, della motivazione dei giudici di merito circa il mancato rispetto della distanza di sicurezza e l'attendibilità limitata della teste. Ha invece accolto il secondo motivo in parte: la motivazione della Corte territoriale è ritenuta carente in ordine al rigetto dell'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7 (quando l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione od omissione del colpevole). Per tale profilo la sentenza impugnata è annullata e il procedimento è rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio limitatamente alla valutazione dell'attenuante e, se del caso, alla rideterminazione della pena. Resta irrevocabile la declaratoria di responsabilità (art. 624 c.p.p.) per il resto della decisione; la condanna e le circostanze già valutate rimangono efficaci fino al nuovo esame sulla sola attenuante.
Norme richiamate
art. 589-bis cod. pen.
"qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà"
La Corte ricorda che l'attenuante opera non solo in presenza di concorso di colpa della vittima, ma anche ogni qualvolta vi siano cause esterne o condotte di terzi che abbiano concorso causalmente all'evento; va valutata caso per caso e non è limitata ai soli concorrenti penalmente colpevoli.
art. 149 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della strada), comma 1
"tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono"
E' una regola cautelare elastica; la violazione deve essere valutata ex ante alla luce delle circostanze (visibilità, composizione della strada, possibilità di cambio corsia). Nel caso specifico la Corte ha ritenuto che, data la distanza di avvistamento offerta dai fari, Torrisi avrebbe avuto spazio per evitare l'urto o per cambiare corsia.
art. 141 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della strada), comma 2
"Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile"
Impone al conducente l'obbligo di mantenere il controllo e di adottare le manovre necessarie nei limiti del campo visivo; rafforza l'esigenza di adeguare velocità e distanza alle condizioni di visibilità e traffico.
art. 141 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della strada), comma 6
"Il conducente non deve circolare a velocità talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione"
Norma richiamata dalla difesa per sostenere intralcio della vittima; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto e in orario notturno, la velocità ipotizzata della Fiat Punto non integrava automaticamente intralcio tale da escludere la responsabilità di chi tamponava.
art. 142 cod. strada
"gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi..."
La Corte osserva che non è emersa prova dell'esistenza di un limite minimo fissato per quel tratto autostradale; quindi l'argomento difensivo basato su presunto limite minimo a 60 km/h non è risultato provato.
art. 533 cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio; la Cassazione ricorda i limiti del proprio sindacato in ordine alla valutazione della motivazione e della prova, che non può sostituirsi al giudice di merito salvo vizi di manifesta illogicità, contraddittorietà o omissione.
art. 45 cod. pen.
Richiamato come riferimento alle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che escluderebbero la punibilità; la Corte distingue tali ipotesi dalle fattispecie riconducibili all'attenuante del concorso di cause.
art. 624 cod. proc. pen.
Applicato per dichiarare l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità per le parti non annullate della sentenza impugnata.
Massime di principio
- L'attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7, può operare anche quando l'evento è dipeso da concorso di cause esterne o dalla condotta di terzi; la sua applicazione richiede un'analisi specifica e motivata del contributo causale di tali elementi.
- La violazione della distanza di sicurezza va valutata ex ante alla luce delle condizioni di visibilità, della conformazione della strada e delle possibilità di manovra: non è sufficiente un'argomentazione esclusivamente ex post basata sul fatto che l'urto è avvenuto.
- I dati tecnici oggettivi (es. "scatola nera", capacità illuminante dei fari) hanno rilievo significativo nella ricostruzione dell'evento e possono essere utilizzati come riferimento per stabilire gli spazi di avvistamento e reazione.
- Le dichiarazioni raccolte a distanza di tempo o tramite esame difensivo senza verbalizzazione delle domande possono essere valutate con maggiore cautela; la Corte può legittimamente ritenere tali dichiarazioni poco attendibili se esistono elementi che ne pongono in dubbio l'autonomia e la precisione.
- La Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della prova, salvo che emergano vizi di motivazione manifesti, contraddittorietà o omissioni su punti essenziali che impongano diversa conclusione; pertanto le censure devono mirare a profili di legittimità e non a semplici rivalutazioni del merito.
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