Cassazione Civile, Ordinanza n. 00281/2024 del 04/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il trattamento economico dovuto durante le ferie annuali di un macchinista dipendente di una società ferroviaria. Il lavoratore aveva ottenuto in primo grado la declaratoria di nullità di alcune previsioni del CCNL mobilità/attività ferroviarie e del contratto collettivo aziendale Trenord, nella parte in cui escludevano dal computo della retribuzione feriale alcune voci incentivanti e indennità, con conseguente condanna della datrice al pagamento delle differenze retributive per il periodo 2013-2019 calcolate sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti le ferie. La Corte d’appello, pur rigettando la domanda relativa all’indennità del sesto giorno lavorato, ha confermato il resto, ritenendo che gli emolumenti per attività di condotta, per giornate di riserva e il compenso per assenza dalla residenza dovessero essere inclusi nella retribuzione feriale. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: ha contestato, in primo luogo, l’applicazione diretta della giurisprudenza della Corte di giustizia UE sul concetto di ferie retribuite alla normativa interna; in secondo luogo, la violazione delle regole di interpretazione della retribuzione feriale e della contrattazione collettiva, sostenendo che le voci riconosciute non fossero incluse nella disciplina contrattuale; in terzo luogo, la correttezza dell’interpretazione del concetto di ferie retribuite e, in subordine, ha chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; infine, ha censurato la decisione sulla prescrizione, sostenendo che i crediti sarebbero dovuti decorrere dalla maturazione e non dalla cessazione del rapporto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sulla retribuzione feriale perché già decisi in precedenti conformi e perché la Corte territoriale aveva correttamente verificato che le voci escluse dal datore erano strettamente collegate alle mansioni e avevano incidenza non marginale sul trattamento mensile, sicché la loro omissione durante le ferie avrebbe potuto dissuadere il lavoratore dal fruirne effettivamente. Ha escluso anche la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, osservando che il principio unionale era già chiarito e che la valutazione concreta sulla rilevanza delle singole indennità spetta al giudice nazionale. È stato inoltre respinto il motivo sulla prescrizione, perché, per i crediti di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, dopo le modifiche normative richiamate, il termine prescrizionale decorre dalla cessazione del rapporto per i diritti non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della legge n. 92/2012. La ricorrente è stata condannata alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario, e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 7 Direttiva 2003/88/CE
La retribuzione delle ferie deve essere tale da non dissuadere il lavoratore dal fruirne; deve assicurare una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del periodo lavorativo.
art. 10 d.lgs. 66/2003
La norma interna va letta in coerenza con la disciplina unionale sulle ferie retribuite, come interpretata dalla Corte di giustizia.
art. 36 Cost.
La retribuzione deve essere sufficiente e coerente con la funzione di tutela del lavoratore anche nel periodo feriale.
art. 2109 c.c.
Le ferie annuali devono essere retribuite secondo un criterio che non impoverisca in modo sensibile il lavoratore rispetto alla retribuzione ordinaria.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La Corte d'appello ha fatto rinvio per relationem a un precedente analogo; la Cassazione ne prende atto come forma di motivazione richiamata.
art. 28 punto 2 lett. c CCNL mobilità/settore attività ferroviarie
Le voci di incentivo e di riserva sono collegate ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo e rilevano nel computo della retribuzione feriale.
art. 18 legge 300/1970
La sua modifica, insieme alla disciplina successiva, incide sul regime di stabilità del rapporto e quindi sul momento di decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro.
legge 92/2012
Le modifiche apportate alla tutela contro il licenziamento hanno fatto venir meno la stabilità necessaria a far decorrere la prescrizione in costanza di rapporto nei casi considerati.
art. 2948 c.c.
Il termine di prescrizione quinquennale dei crediti retributivi, nei rapporti interessati dalle modifiche normative, decorre dalla cessazione del rapporto per i diritti non ancora prescritti.
art. 2935 c.c.
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso di specie tale momento è stato individuato nella cessazione del rapporto.
d.lgs. 23/2015
Richiamato come intervento normativo che, insieme alla legge n. 92/2012, incide sul regime di stabilità del rapporto di lavoro.
D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- Nel periodo di godimento delle ferie annuali il lavoratore deve ricevere una retribuzione che non sia sensibilmente inferiore a quella ordinaria, poiché una riduzione apprezzabile può avere effetto dissuasivo sull'esercizio del diritto alle ferie.
- Sono computabili nella retribuzione feriale non solo le voci fisse, ma anche gli emolumenti che siano collegati alle ordinarie modalità di esecuzione della prestazione e allo status professionale del lavoratore, purché abbiano carattere continuativo e non meramente occasionale.
- La valutazione circa l'idoneità di una determinata voce retributiva a incidere sul godimento effettivo delle ferie è questione di fatto rimessa al giudice di merito, purché la motivazione dia conto del collegamento con le mansioni e della non marginalità economica dell'emolumento.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione interpretativa unionale sia già stata chiarita da una giurisprudenza consolidata e la controversia richieda solo l'applicazione di quei principi al caso concreto.
- In tema di prescrizione dei crediti di lavoro, nei rapporti a tempo indeterminato interessati dalla riforma del sistema di tutela contro i licenziamenti, il termine di prescrizione dei diritti non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della legge n. 92/2012 decorre dalla cessazione del rapporto.
- L'interpretazione delle clausole collettive che regolano la retribuzione feriale deve essere effettuata in modo conforme alla finalità di evitare che il lavoratore sia indotto a rinunciare alle ferie per timore di una perdita economica.
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