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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25889/2022 del 02/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto preliminare del 15 maggio 2008 con cui il promissario acquirente aveva concordato l'acquisto delle quote di proprietà di alcuni beni immobili e mobili facenti capo alle promittenti venditrici, per un prezzo complessivo di euro 320.000. Alla firma erano stati versati euro 25.000 a titolo di caparra confirmatoria e ulteriori euro 15.000 come acconto prezzo. Successivamente, fissata la stipula del definitivo, la compravendita non si perfezionava. Il promissario acquirente sosteneva di avere legittimamente receduto dal preliminare dopo il rifiuto delle promittenti venditrici di procedere al definitivo, chiedendo il doppio della caparra e la restituzione dell'ulteriore acconto. Le controparti, invece, imputavano a lui la mancata stipula, richiamando anche la pendenza di un giudizio di divisione promosso da un comproprietario e sostenendo che le sue perplessità avessero impedito la conclusione dell'affare. In primo grado e in appello era stata accolta la tesi del promissario acquirente. Nel ricorso per cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 1385 c.c. e dell'art. 116 c.p.c., lamentando che la corte territoriale avesse erroneamente escluso la volontà del promissario acquirente di stipulare il definitivo e avesse male valutato le prove; 2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., sostenendo che il giudizio di divisione avrebbe comunque potuto essere superato dal promissario acquirente con azioni risarcitorie; 3) violazione di legge in tema di provenienza dei pagamenti, contestando che gli acconti fossero riferibili al promissario acquirente, poiché materialmente versati da terzi.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo motivo, perché formulato come censura di violazione di legge ma in realtà diretto a ottenere una rivalutazione del merito e delle risultanze probatorie, e il secondo motivo, inammissibile ai sensi dell'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. poiché l'appello era stato proposto dopo la riforma del 2012 e la sentenza di secondo grado aveva confermato quella di primo grado sulle medesime rationes decidendi. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, affermando che ciò che rileva ai fini della restituzione è la provenienza delle somme dal promissario acquirente, non la mera materiale consegna degli assegni da parte di terzi; tale provenienza risultava provata documentalmente. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1385 c.c.

    Disciplina la caparra confirmatoria e consente il recesso con le conseguenze restitutorie quando la parte adempiente esercita legittimamente il recesso dal preliminare.

  • art. 116 c.p.c.

    La denuncia della sua violazione non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio, riservata al giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È utilizzabile solo per veri errori di diritto, non per contestare l'apprezzamento delle prove sotto forma di violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame del fatto decisivo non è configurabile quando la sentenza d'appello sia di conferma di quella di primo grado nei casi coperti dalla preclusione di cui all'art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    Rende inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando la sentenza d'appello confermi integralmente quella di primo grado sulla base delle stesse rationes decidendi, in un appello soggetto alla nuova disciplina.

  • d.l. n. 83/2012, art. 54, comma 1, lett. a), conv. in l. n. 134/2012

    La riforma ha introdotto il regime preclusivo richiamato dall'art. 348-ter c.p.c.

  • art. 373 c.p.c.

    Richiamato solo per includere le spese del procedimento di sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata nel regolamento delle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Comporta, in caso di rigetto dell'impugnazione, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La censura di violazione di legge non è ammissibile quando, sotto tale veste, mira in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una nuova valutazione delle prove.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito sostituire l'apprezzamento del giudice di merito sulle risultanze istruttorie con una lettura alternativa del compendio probatorio.
  • L'omesso esame del fatto decisivo non è deducibile in cassazione, per il giudizio d'appello instaurato dopo la riforma del 2012, quando la sentenza di secondo grado confermi quella di primo grado sulle medesime ragioni di decisione.
  • Ai fini della restituzione delle somme versate in esecuzione di un preliminare, rileva la riferibilità sostanziale del pagamento alla parte del contratto che agisce, non la sola materiale esecuzione del versamento da parte di terzi.
  • La parte che abbia legittimamente esercitato il recesso dal preliminare con caparra confirmatoria ha diritto alle conseguenze restitutorie previste dalla disciplina della caparra, compresa la ripetizione dell'ulteriore acconto versato.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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