Cassazione Civile, Ordinanza n. 14885/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune e della concessionaria, ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso del contribuente contro il diniego di rimborso. Le spese dei giudizi di merito e di legittimità sono state compensate per il successivo consolidamento della giurisprudenza in materia.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso dell’IMU versata per l’anno 2012 su un terreno che il contribuente riteneva divenuto non edificabile in seguito all’annullamento, da parte del giudice amministrativo, delle delibere comunali di adozione e approvazione del Piano di Governo del Territorio. La CTR aveva accolto l’appello del contribuente ritenendo che l’annullamento del piano urbanistico producesse effetti ex tunc e facesse venir meno la qualificazione edificatoria dell’area, con conseguente diritto alla ripetizione di quanto pagato in eccedenza. Il Comune e la concessionaria hanno impugnato la decisione con un unico motivo ciascuno, deducendo violazione e falsa applicazione delle norme sulla nozione fiscale di area edificabile, sostenendo che l’annullamento del PGT non incide automaticamente sulla edificabilità ai fini IMU/ICI e che rileva anche l’edificabilità di fatto del terreno; il contribuente ha resistito al ricorso.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il vizio dedotto nei ricorsi per cassazione, formulato come violazione e falsa applicazione di legge.
art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
individua la nozione fiscale di area edificabile rilevante ai fini dell’imposta.
art. 11-quaterdecies, comma 16, d.l. 30 settembre 2005, n. 203
richiamato tra le norme violate dai ricorrenti in tema di qualificazione di aree edificabili.
art. 36, comma 2, d.l. 4 luglio 2006, n. 223
è norma di interpretazione autentica, avente portata retroattiva e generale, che consente di desumere l’edificabilità dalla qualificazione attribuita nel piano adottato dal Comune indipendentemente da approvazioni successive.
art. 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
richiamato dai ricorrenti a sostegno della disciplina del valore imponibile dei terreni edificabili.
art. 9, comma 2, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23
richiamato dai ricorrenti in tema di IMU e disciplina dei terreni edificabili.
art. 52, comma 4, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
menzionato come disposizione rispetto alla quale l’art. 36, comma 2, d.l. n. 223/2006 opera quale interpretazione autentica per escludere il sistema di valutazione automatica.
art. 2033 c.c.
la Corte esclude che possa trovare applicazione automatica in materia tributaria per fondare il diritto al rimborso, in presenza di limiti legali specifici.
art. 59, comma 1, lett. f), d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
richiamato per evidenziare che la previsione di rimborsi per aree divenute inedificabili è rimessa alla facoltà regolamentare discrezionale del Comune.
art. 384, comma 1, ultima parte, c.p.c.
consente alla Corte di decidere nel merito senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- In materia di ICI/IMU, l’annullamento giurisdizionale del piano urbanistico adottato e approvato dal Comune non elimina automaticamente la qualificazione edificatoria del terreno ai fini fiscali, se l’area conserva una vocazione edificatoria apprezzabile secondo criteri di fatto.
- Ai fini tributari rileva non solo l’edificabilità di diritto risultante dagli strumenti urbanistici, ma anche l’edificabilità di fatto, desumibile da elementi oggettivi come la vicinanza al centro abitato, lo sviluppo edilizio delle aree limitrofe, la presenza di servizi e di opere di urbanizzazione.
- L’inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è sufficiente a incidere sul valore venale del bene e a giustificare il prelievo nell’anno d’imposta; le vicende successive dello strumento urbanistico non comportano, di regola, un diritto al rimborso per gli anni precedenti.
- In materia tributaria il rimborso dell’imposta indebitamente versata non può essere desunto in via automatica dall’art. 2033 c.c., quando una disciplina speciale rimette al Comune la facoltà di prevedere rimborsi e di regolarne termini, limiti e condizioni.
- Quando la questione è solo di diritto e non richiede ulteriori accertamenti fattuali, la Cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere la causa nel merito, rigettando la domanda originaria.
- L’eccezione di inammissibilità è infondata se il ricorso censura la violazione di norme di legge sulla nozione di area edificabile e non la sola motivazione della sentenza di merito.
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