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Sentenza

Sentenza del 13/05/2015 n. 9717 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sostenendo la violazione dell'art. 65 del D.P.R. n. 600 del 1973. Secondo l'Amministrazione, poiché gli eredi non avevano comunicato il decesso del contribuente e le proprie generalità e domicilio fiscale, l'avviso di accertamento avrebbe potuto essere notificato presso l'ultimo domicilio del defunto. La notifica era stata eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., indicando il destinatario come ripetutamente assente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, correggendo la motivazione della sentenza d'appello ai sensi dell'art. 384 c.p.c. Ha stabilito che l'avviso di accertamento intestato a un contribuente deceduto non può essere notificato direttamente al defunto. Se gli eredi non hanno comunicato il decesso e i propri dati fiscali, l'atto deve essere indirizzato agli eredi collettivamente e impersonalmente presso l'ultimo domicilio del de cuius. Inoltre, la notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. nei confronti del defunto è nulla, perché la morte non equivale né a irreperibilità né a rifiuto di ricevere l'atto. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 3.700 euro, oltre rimborso forfetario del 15% e accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65

    L'atto impositivo intestato al dante causa può essere notificato nell'ultimo domicilio di quest'ultimo indirizzando la notificazione agli eredi collettivamente ed impersonalmente, purché questi, almeno trenta giorni prima, non abbiano comunicato all'Ufficio le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale.

    La norma consente la notifica presso l'ultimo domicilio del defunto, ma l'atto deve essere rivolto agli eredi collettivamente e impersonalmente, non al contribuente deceduto. La mancata comunicazione del decesso da parte degli eredi non legittima la notifica intestata direttamente al defunto.

  • Codice di procedura civile, art. 140

    Notificazione in caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia.

    La procedura prevista per il destinatario temporaneamente irreperibile non è applicabile quando il destinatario è deceduto. La morte non può essere equiparata all'assenza ripetuta, all'irreperibilità o al rifiuto di ricevere l'atto.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    La Corte di cassazione può correggere la motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo è conforme al diritto, pur essendo errata o incompleta la motivazione.

Massime di principio

  • Dopo la morte del contribuente, gli atti tributari relativi a obbligazioni sorte prima del decesso devono essere notificati agli eredi secondo le modalità previste dall'art. 65 del D.P.R. n. 600 del 1973.
  • La notifica dell'atto intestato direttamente a una persona deceduta è radicalmente invalida, perché il rapporto tributario non può essere instaurato nei confronti di un soggetto non più esistente.
  • La mancata comunicazione del decesso da parte degli eredi non consente all'Amministrazione di notificare l'atto al defunto come se fosse ancora in vita; consente, al ricorrere dei presupposti, soltanto la notifica agli eredi collettivamente e impersonalmente presso l'ultimo domicilio.
  • La procedura di notifica per irreperibilità prevista dall'art. 140 c.p.c. non sostituisce le regole specifiche applicabili agli eredi di un contribuente deceduto.
  • In situazioni analoghe, occorre verificare sia la data del decesso sia l'intestazione dell'atto e la corretta individuazione dei destinatari; un vizio nella notifica può comportare l'invalidità dell'atto e degli atti successivi che ne dipendono.

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