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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07391/2024 del 19/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva contestato alla società l'omessa registrazione di corrispettivi, emersa da un processo verbale di constatazione che rilevava l'aggiornamento non corretto del registro corrispettivi e l'omissione, a decorrere dall'1 febbraio 2015, delle registrazioni dovute. Dopo l'atto di contestazione e l'irrogazione di sanzioni, la CTP aveva accolto il ricorso della contribuente e la CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio, qualificando la violazione come formale e ritenendola non incidente sull'attività di controllo. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'Agenzia denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 23, comma 1, e 24, comma 1, del d.P.R. n. 633/1972, nonché dell'art. 6, comma 5-bis, del d.lgs. n. 471/1997, sostenendo che l'omessa registrazione avesse natura sostanziale e fosse quindi sanzionabile.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che l'omessa annotazione delle operazioni nei registri IVA, nei termini e con le modalità previste dalla normativa, integra una irregolarità sostanziale e non meramente formale, perché incide sulla determinazione del volume d'affari e dell'imposta dovuta e determina un rischio per l'Erario. Di conseguenza, ha cassato la sentenza della CTR che aveva escluso la debenza della sanzione, rinviando la causa ad altra sezione della CTR della Campania affinché riesamini la controversia applicando i principi richiamati.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 1, d.P.R. n. 633/1972

    "il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione, in apposito registro"

    L'obbligo di annotazione è generalizzato, rigido e non derogabile; la sua violazione, se omessa nei termini, ha rilievo sostanziale ai fini IVA.

  • art. 24, comma 1, d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato insieme all'art. 23 come disposizione che disciplina tempi e modalità degli adempimenti di registrazione IVA.

  • art. 6, comma 5-bis, d.lgs. n. 471/1997

    Invocato dall'Ufficio quale base sanzionatoria della violazione contestata.

  • art. 20 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato per evidenziare che la mancata registrazione incide sulla determinazione del volume d'affari.

  • artt. 42, 43 e 44 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamati come riscontro del regime sanzionatorio applicabile alle irregolarità sostanziali in materia di IVA.

Massime di principio

  • In materia IVA, l'omessa o tardiva registrazione delle fatture/corrispettivi nei registri obbligatori non è di per sé una mera irregolarità formale, ma integra una violazione sostanziale quando incide sulla determinazione del volume d'affari o dell'imposta dovuta.
  • Gli obblighi di annotazione previsti dalla disciplina IVA hanno natura generalizzata e devono essere rispettati secondo tempi e modalità inderogabili; la loro inosservanza è sanzionabile anche se la violazione è valutata come connessa a un rischio concreto per il corretto versamento dell'imposta o per un rimborso non dovuto.
  • Nel giudizio sulla sanzionabilità delle violazioni contabili IVA, il giudice di merito non può limitarsi a qualificare la condotta come formale se la stessa altera o pone in pericolo la ricostruzione del volume d'affari e dell'obbligazione tributaria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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