Cassazione Civile, Ordinanza n. 12359/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino georgiano ha impugnato davanti al Giudice di pace un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma per violazione dell'obbligo di dichiarazione di presenza entro otto giorni dall'ingresso nel territorio nazionale. Il Giudice di pace ha rigettato l'opposizione. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando tre censure: 1) omessa motivazione del decreto di espulsione e violazione delle norme sul dovere di motivazione dei provvedimenti amministrativi; 2) nullità del decreto per mancata traduzione in lingua comprensibile, con dedotta lesione del diritto di difesa; 3) illegittimità del decreto per difetto di sottoscrizione del Prefetto e per asserita mancanza di prova della delega al funzionario firmatario. La Corte ha esaminato i motivi alla luce degli accertamenti compiuti dal giudice di merito, rilevando che il decreto indicava la violazione dell'obbligo di dichiarazione di presenza, che era stato tradotto in lingua veicolare scelta dallo straniero e che risultava firmato da un funzionario munito di delega prefettizia anteriore.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata, essendo il decreto ritenuto sufficientemente motivato dal giudice di pace; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il giudice di merito aveva accertato, anche in via presuntiva, la conoscenza dell'inglese e dell'italiano da parte del ricorrente e la traduzione in lingua veicolare era stata reputata sufficiente; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il giudice di pace aveva accertato l'esistenza di una delega prefettizia precedente alla firma del provvedimento, senza che il ricorrente deducesse un omesso esame di fatti decisivi. Nessuna pronuncia sulle spese per mancata attività difensiva della resistente; è stato altresì disposto il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 286/1998
Costituisce il presupposto dell'espulsione amministrativa per lo straniero irregolare che non abbia adempiuto agli obblighi di dichiarazione di presenza.
art. 13, comma 3, d.lgs. n. 286/1998
Richiamato come norma che impone la motivazione del decreto di espulsione; la doglianza è stata dichiarata inammissibile perché non si confrontava con l'accertamento di sufficiente motivazione compiuto dal giudice di merito.
art. 13, comma 7, d.lgs. n. 286/1998
Richiamato in tema di traduzione del decreto di espulsione in lingua comprensibile al destinatario.
art. 1, comma 3, l. n. 68/2007
Indica l'obbligo per gli stranieri esenti da visto di ingresso di dichiarare la presenza entro otto giorni dall'ingresso nel territorio nazionale.
art. 3, comma 1, l. n. 241/1990
Richiamato a sostegno della censura di omessa motivazione del provvedimento amministrativo.
art. 24 Cost.
Invocato dal ricorrente in relazione alla pretesa lesione del diritto di difesa derivante dalla mancata traduzione del decreto.
art. 3, l. n. 881/1977
Richiamato quale norma di ratifica del Patto internazionale sui diritti civili e politici, in relazione al diritto di difesa e alla comprensibilità dell'atto espulsivo.
art. 21-octies, l. n. 241/1990
Richiamato in relazione alla dedotta illegittimità del decreto per difetto di sottoscrizione e per asserita mancanza di delega, ma la censura è stata ritenuta inammissibile alla luce dell'accertamento di merito sull'esistenza della delega.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte ribadisce che, dopo la riformulazione, è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti; non è consentita una rivalutazione del merito.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro una decisione resa in tema di espulsione amministrativa dello straniero, il ricorso è inammissibile quando le censure non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata e mirano, in realtà, a una rivalutazione del merito.
- L'espulsione dello straniero che non abbia effettuato la dichiarazione di presenza può essere legittima quando il provvedimento indichi la violazione dell'obbligo previsto dalla normativa speciale e il giudice di merito ne abbia ritenuto sufficiente la motivazione.
- La mancata traduzione del decreto di espulsione non determina nullità se il giudice accerta che l'atto sia stato tradotto in una lingua veicolare comprensibile al destinatario o che lo straniero conoscesse quella lingua; tale accertamento di fatto è sindacabile in cassazione solo nei limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
- In tema di traduzione del provvedimento espulsivo, grava sull'amministrazione l'onere di provare la conoscenza, da parte del destinatario, della lingua italiana o di una lingua veicolare utilizzata per la notificazione o traduzione dell'atto.
- Il decreto di espulsione firmato da un funzionario prefettizio è legittimo se risulta una delega prefettizia anteriore; la censura che si limiti a contestare l'accertamento di merito sull'esistenza della delega, senza indicare un fatto decisivo omesso, è inammissibile.
- Dopo la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il ricorso per cassazione può denunciare soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non già il mero dissenso rispetto alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 12247/2025 del 09/05/2025
- ordinanza_civile · 9 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 12255/2025 del 09/05/2025
- ordinanza_civile · 9 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 12261/2025 del 09/05/2025
- ordinanza_civile · 9 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 12263/2025 del 09/05/2025
- ordinanza_civile · 9 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 12266/2025 del 09/05/2025
- ordinanza_civile · 9 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 12282/2025 del 09/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →