Cassazione Civile, Ordinanza n. 14082/2023 del 22/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Il ricorrente aveva proposto opposizione avverso una cartella di pagamento emessa per il recupero di spese di giustizia conseguenti a una sentenza penale irrevocabile di condanna per favoreggiamento personale. In primo grado l’opposizione era stata rigettata; la Corte d’appello aveva riformato solo in parte, escludendo le spese non riferibili ad altri processi o a soggetti diversi, ma mantenendo l’addebito di spese ricondotte ai giudizi in cui il ricorrente era coinvolto. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione dell’art. 535 c.p.p. per avere la Corte territoriale limitato il controllo alle sole spese di processi diversi, anziché escludere anche le spese relative a reati non coperti dalla condanna o non connessi in modo qualificato, e la violazione della normativa sulla motivazione della cartella e sul procedimento di riscossione, lamentando che la cartella fosse generica, immotivata, riferita a una partita di credito relativa a più imputati senza distinzione, e comprendesse anche spese di un fascicolo successivo alla sua condanna, senza allegazione del modello di calcolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, in tema di recupero delle spese di giustizia conseguenti a condanna penale, il giudice dell’opposizione può sindacare la concreta quantificazione e la pertinenza delle spese al reato oggetto di condanna, mentre le contestazioni sul perimetro della condanna spettano al giudice penale. Ha rilevato che la Corte d’appello, pur richiamando il modello di liquidazione, aveva in realtà escluso soltanto le spese riferite ad altri processi o ad altri imputati, senza verificare se le spese incluse fossero effettivamente pertinenti ai reati per cui il ricorrente era stato condannato o a reati con connessione qualificata. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 535 c.p.p.
Per le sentenze anteriori alla riforma, le spese processuali penali sono addebitabili solo per il reato oggetto di condanna e, nel regime previgente, anche per reati legati da connessione qualificata; non basta la mera connessione soggettiva o probatoria o altra mera opportunità processuale.
art. 615 c.p.c.
L’errata quantificazione delle spese di giustizia, senza contestazione del titolo penale, va fatta valere con opposizione all’esecuzione davanti al giudice civile.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La motivazione è stata depositata nel termine previsto per la decisione in camera di consiglio.
art. 25 d.P.R. n. 603 del 1972
Richiamato dal ricorrente per contestare la motivazione e la legittimità della cartella di pagamento.
art. 7, comma 1, L. n. 212 del 2000
Richiamato dal ricorrente quale parametro della necessaria motivazione dell’atto impositivo/esattivo.
artt. 211, 227-bis e 227-ter T.U.S.G.
Richiamati per descrivere l’attività amministrativa di autoliquidazione delle spese di giustizia da parte degli organi competenti.
art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999
L’agente della riscossione può chiamare in giudizio l’ente creditore se ritiene necessario acquisire la documentazione a sostegno della pretesa.
Massime di principio
- Quando il debitore non contesta il titolo giudiziale di condanna alle spese processuali penali, ma solo la loro concreta quantificazione o la pertinenza delle singole voci, la tutela va esercitata davanti al giudice civile con l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.
- Nel giudizio di opposizione alla cartella per spese di giustizia, il giudice civile non può rimettere in discussione il contenuto della condanna penale, ma deve verificare se le spese richieste siano state correttamente autoliquidate e siano riferibili ai reati per cui è intervenuta condanna o, nei casi previgenti, a reati legati da connessione qualificata.
- Per il recupero delle spese di giustizia derivanti da sentenza penale, la cartella deve indicare in modo comprensibile la sentenza titolo e l’importo richiesto, mentre l’onere di dimostrare compiutamente i presupposti e le modalità della liquidazione amministrativa grava sull’ente creditore o sull’agente della riscossione.
- Se la documentazione prodotta dall’ente creditore è carente o insufficiente a consentire la verifica della correttezza della liquidazione e della pertinenza delle spese addebitate, l’opposizione deve essere accolta.
- La mera esistenza di un unico procedimento o di connessioni meramente soggettive o probatorie non basta ad ampliare l’addebito delle spese processuali penali oltre i reati per i quali vi è stata effettiva condanna, nei regimi normativi previgenti in cui rilevava la connessione qualificata.
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