Cassazione Civile, Sentenza n. 28681/2023 del 16/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR Lombardia che aveva respinto l'istanza di rimborso relativa alle ritenute operate nel 2014 con riferimento all'addizionale del 10% ex art. 33 D.L. 78/2010 su emolumenti variabili (bonus) corrisposti a dirigente; dedotte violazione e falsa applicazione dell'art. 33 per assenza dei requisiti soggettivi e oggettivi e formazione di presunto giudicato esterno basato su precedenti decisioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il motivo sul "giudicato esterno" è stato dichiarato infondato: l'efficacia di giudicato esterno richiede le stesse parti e un collegamento durevole con la situazione di fatto; le sentenze richiamate non erano tutte pronunciate tra le stesse parti né erano irrevocabili nei termini utili per essere rilevate in sede di legittimità. Il motivo sostanziale sull'interpretazione dell'art. 33 è stato ritenuto infondato: la Corte ha confermato un'interpretazione estensiva del concetto di "settore finanziario" (di natura socio-economica e preventiva) ricomprendendo anche soggetti non necessariamente vigilati o iscritti in albi (es. società di consulenza finanziaria) quando le loro attività e sistemi di retribuzione variabile possono produrre effetti economici distorsivi; ha inoltre richiamato il comma 2-bis introdotto dall'art. 23, comma 50-bis, d.l. 98/2011, che individua la base imponibile come l'ammontare eccedente la parte fissa della retribuzione. In conclusione la Cassazione ha confermato il principio di diritto espresso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in € 4.100,00 oltre spese prenotate a debito).
Norme richiamate
art. 33, D.L. n. 78/2010, conv. in L. n. 122/2010
“in dipendenza delle decisioni assunte in sede di G20 e in considerazione degli effetti economici potenzialmente distorsivi propri delle forme di remunerazione operate sotto forma di bonus e stock options, sui compensi a questo titolo, che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario... è applicata una aliquota addizionale del 10 per cento”
La Corte interpreta la norma come una clausola generale volta a colpire forme di remunerazione che possono creare effetti economici distorsivi nel settore finanziario; il riferimento al "settore finanziario" va inteso in senso socio-economico e non limitato automaticamente alla nozione formale prevista dal T.U.B.
art. 23, comma 50-bis, D.L. n. 98/2011, conv. in L. n. 111/2011
“per i compensi di cui al comma 1, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sull'ammontare che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione”
Define la base imponibile dell'addizionale come l'ammontare eccedente la parte fissa, incidendo sull'ambito applicativo pratico dell'art. 33: la trattenuta si calcola sulla quota eccedente la parte fissa.
Testo unico bancario (d.lgs. n. 385/1993), art. 106 (richiamato nella discussione)
La Corte segnala che l'art. 33 non rinvia espressamente al T.U.B.; pertanto la nozione fiscale di "settore finanziario" non può automaticamente coincidere con quella tecnica del T.U.B. e non è determinante l'iscrizione agli albi o la qualifica formale prevista dal T.U.B.
Costitutional Court, sentenza n. 201/2014 (citata)
i soggetti passivi incisi dal prelievo addizionale sono coloro che "in ragione del tasso di professionalità, della autonomia operativa, del potere decisionale di cui godono e dell'aspirazione a maggiori guadagni personali... sono in grado di porre in essere attività speculative suscettibili di pregiudicare la stabilità finanziaria"
La Corte costituzionale ha ritenuto legittima la norma e ne ha evidenziato la finalità di colpire soggetti che, per ruolo e potere decisionale, possono determinare rischi per la stabilità finanziaria; principio richiamato dalla Cassazione per giustificare un'interpretazione ampia del settore finanziario.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Richiamato per fini formali nell'atto di deposito della sentenza (riguarda modalità di notificazione/attestazione e iscrizione a ruolo, come indicato in dispositivo); non utilizzato per modificare l'interpretazione sostanziale dell'art. 33.
Massime di principio
- La nozione di "settore finanziario" ai fini dell'art. 33 D.L. 78/2010 va interpretata in senso socio-economico e generale: rileva l'attività effettiva e il potenziale impatto sul mercato, non solo la qualifica formale o l'iscrizione in albi di vigilanza.
- Società che svolgono consulenza o attività finanziaria, anche se non soggette a vigilanza o non iscritte agli albi, possono rientrare nel perimetro applicativo dell'addizionale del 10% se la struttura retributiva variabile può generare effetti economici distorsivi.
- L'addizionale si calcola sulla quota di compenso che eccede la parte fissa della retribuzione (ai sensi del comma 2-bis); quindi, ai fini pratici, rileva la componente eccedente la parte fissa più che una qualificazione formale altrimenti ristretta.
- Il giudicato esterno opposto in sede di legittimità richiede che le sentenze addotte siano state pronunciate tra le stesse parti, riguardino lo stesso rapporto giuridico e siano irrevocabili entro i termini utili: non è opponibile se si tratta di mera interpretazione giuridica scollegata da un identico contesto fattuale.
- In contenziosi analoghi, il contribuente che voglia ottenere un rimborso dovrebbe documentare sia la non riconducibilità dell'attività al settore finanziario nella sua dimensione socio-economica sia l'assenza di ragionevole rischio di effetti distorsivi legati alla retribuzione variabile; inoltre, le eccezioni di giudicato devono essere sollevate tempestivamente nei precedenti gradi.
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