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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25943/2023 del 05/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal rifiuto dell'amministrazione finanziaria di rimborsare gli interessi su crediti IVA. Il giudizio di primo grado si era concluso con declaratoria di cessazione della materia del contendere, dopo che l'Agenzia aveva dichiarato di avere pagato i rimborsi richiesti. Il successore della società originaria ha proposto appello per ottenere il pagamento di un credito residuo, ma la CTR ha dichiarato l'appello inammissibile ritenendo non provata la notificazione dell'atto di gravame all'Agenzia, poiché agli atti era stato prodotto solo un avviso di ricevimento postale privo della firma attestante la consegna. Con il ricorso per cassazione la parte ha dedotto: 1) violazione delle norme sul processo tributario e sulla notificazione a mezzo posta, sostenendo che il timbro dell'operatore postale, in caso di invii multipli, varrebbe come prova della consegna; 2) violazione dell'art. 2699 c.c., per non avere la CTR riconosciuto efficacia probatoria a tale timbro; 3) violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., per avere la CTR fatto ricadere sul notificante carenze non imputabili.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha innanzitutto verificato, tramite acquisizione del fascicolo di merito, che il deposito della fotocopia della ricevuta di spedizione dell'atto di appello era avvenuto entro il termine richiesto dall'art. 22 d.lgs. 546/1992, sicché non poteva fondarsi su questo profilo la declaratoria di inammissibilità. Tuttavia ha ritenuto infondati i primi due motivi perché non era stata fornita prova dell'ipotesi speciale di invii multipli diretti allo stesso destinatario, condizione necessaria per attribuire al timbro postale valore equipollente alla sottoscrizione dell'avviso di ricevimento; in mancanza di tale prova, la notificazione non risultava perfezionata. Ha inoltre respinto il terzo motivo osservando che, quando una notificazione non si perfeziona per cause non imputabili al notificante, questi deve riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio entro un termine pari alla metà di quello di cui all'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali provate rigorosamente; tale onere non risultava assolto. Nessuna statuizione sulle spese, perché l'Agenzia non ha svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Consente la notificazione dell'atto di appello nel processo tributario direttamente a mezzo del servizio postale, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.

  • art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nel primo motivo quale norma del rito tributario in tema di notificazioni e deposito degli atti.

  • art. 53, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Rende applicabile al giudizio d'appello l'onere di produzione della ricevuta di spedizione previsto per il giudizio tributario.

  • art. 22, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La ricevuta di spedizione dell'atto di gravame deve essere depositata nel termine previsto; la questione è rilevabile d'ufficio.

  • art. 22, ultimo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La verifica dell'osservanza dell'onere di produzione è rilevabile d'ufficio.

  • art. 33, d.m. 9 aprile 2001, Ministero delle Comunicazioni

    «nel caso di invii multipli diretti allo stesso destinatario, per i quali la sottoscrizione di ciascun avviso di ricevimento contestualmente alla consegna risulti impraticabile»

    Il timbro dell'operatore postale può valere come prova della consegna solo se ricorre la specifica ipotesi degli invii multipli e tale circostanza sia provata.

  • artt. 3 e 4, l. n. 890 del 1982

    Dettano le formalità della notificazione postale che l'ufficiale giudiziario o il messo autorizzato devono compiere per la spedizione dell'atto.

  • art. 2699 c.c.

    Richiamato quale norma sulla fede privilegiata dell'atto pubblico, ma ritenuta non idonea, nel caso concreto, a surrogare la prova della avvenuta notificazione in assenza dei presupposti normativi specifici.

  • art. 24 Cost.

    La dedotta lesione del diritto di difesa è esclusa perché il notificante, in caso di esito negativo della notifica non imputabile, deve riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio.

  • art. 325 c.p.c.

    Il termine entro cui deve avvenire la riattivazione del procedimento notificatorio è individuato in un periodo non superiore alla metà di quello previsto da questa norma, salvo prova di circostanze eccezionali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito il meccanismo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'appello notificato a mezzo posta richiede la prova del perfezionamento della notificazione secondo le forme e i documenti prescritti; la sola esistenza di un avviso privo di sottoscrizione del ricevente non basta, salvo la specifica ipotesi normativa degli invii multipli debitamente dimostrata.
  • L'equipollenza tra avviso di ricevimento e timbro dell'operatore postale è configurabile solo se il notificante prova rigorosamente che si trattava di invii multipli diretti allo stesso destinatario e che la sottoscrizione di ciascun avviso era impraticabile.
  • L'onere di deposito della ricevuta di spedizione dell'atto di appello, nel rito tributario, deve essere assolto nel termine previsto dalla legge; tuttavia la sua verificazione è rilevabile d'ufficio e può essere accertata mediante acquisizione del fascicolo di merito.
  • Quando una notificazione non va a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi deve riattivare il procedimento notificatorio con immediatezza e comunque entro un tempo non superiore alla metà del termine di cui all'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali provate rigorosamente.
  • Non è sufficiente invocare genericamente la violazione del diritto di difesa per superare l'inadempimento dell'onere di tempestiva riattivazione della notificazione; occorre dimostrare di avere posto in essere tutti gli atti necessari a completarne il perfezionamento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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