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Sentenza

Sentenza n. 1113/2026 - Lecce, Sezione 2

Giustizia amministrativa202501400

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione dirigenziale di sospensione dell’affidamento in concessione, nell’ambito di un partenariato pubblico-privato, della progettazione, costruzione e gestione di un impianto crematorio nel cimitero comunale

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale comunale chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione degli artt. 1, 7 e 21-quater della legge n. 241/1990, sostenendo che la sospensione fosse disposta sine die. In secondo luogo, ha sostenuto che la fattispecie non rientrasse tra quelle disciplinate dall’art. 17 della legge regionale Puglia n. 15 del 29 settembre 2025. In terzo luogo, ha contestato l’assenza dei presupposti per la sospensione ai sensi dell’art. 21-quater della legge n. 241/1990, nonché l’illogicità e contraddittorietà della motivazione. In quarto luogo, ha dedotto la violazione dei principi di buona fede, correttezza e affidamento incolpevole. La ricorrente ha inoltre chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 17 della legge regionale Puglia n. 15/2025 in relazione agli artt. 3, 41, 97 e 117 Cost. e di disporre un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, prospettando un contrasto della disciplina regionale con gli artt. 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e con gli artt. 49 e 56 TFUE. Una interveniente ad opponendum ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa notificazione ad almeno uno dei controinteressati individuati nell’atto impugnato e ne ha chiesto comunque il rigetto; nel giudizio è intervenuto anche un comitato contrario alla realizzazione dell’impianto.

La decisione

Il Collegio non ha esaminato nel merito le censure di legittimità, né le richieste di rimessione alla Corte costituzionale o di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Ha preso atto che, il 15 luglio 2026, il Comune ha depositato la revoca in autotutela del provvedimento impugnato. Ritenendo che tale sopravvenienza avesse integralmente soddisfatto la pretesa della ricorrente, il TAR ha dichiarato, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., la cessazione della materia del contendere. Le spese di lite sono state compensate in ragione della complessità della controversia e della particolare natura delle questioni giuridiche sottese.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    la cessazione della materia del contendere, in quanto emerge chiaramente dagli atti prodotti in giudizio che la pretesa dell’interessato è stata integralmente soddisfatta

    La sopravvenuta adozione di un atto amministrativo che soddisfa integralmente la pretesa dedotta in giudizio comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

  • artt. 1, 7 e 21-quater l. 241/1990

    Norme richiamate dalla ricorrente quali parametri di legittimità della sospensione amministrativa; non sono state esaminate nel merito per la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

  • art. 17 l.r. Puglia n. 15/2025

    Norma regionale contestata dalla ricorrente quanto all’applicabilità alla fattispecie e della quale è stata richiesta la sottoposizione a scrutinio costituzionale; la questione non è stata decisa.

  • artt. 3, 41, 97 e 117 Cost.

    Parametri costituzionali indicati dalla ricorrente per la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17 l.r. Puglia n. 15/2025; la questione non è stata esaminata.

  • artt. 16 e 52 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    Disposizioni richiamate dalla ricorrente per prospettare il contrasto della normativa regionale con il diritto dell’Unione; nessun rinvio pregiudiziale è stato disposto.

  • artt. 49 e 56 TFUE

    Disposizioni richiamate dalla ricorrente in relazione alle libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi; il giudice non ha deciso la questione per la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • La revoca in autotutela dell’atto impugnato, quando soddisfa integralmente la pretesa sostanziale dedotta dal ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • In presenza di una sopravvenienza amministrativa integralmente satisfattiva, il giudice non deve esaminare nel merito i vizi dedotti contro l’atto originariamente impugnato né le questioni pregiudiziali collegate, salvo che residui un interesse alla decisione non soddisfatto.
  • La complessità della controversia e la particolare natura delle questioni giuridiche possono giustificare la compensazione delle spese anche quando il giudizio si conclude per cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni e partenariato pubblico-privatoAutotutelaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesse

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