Ordinanza n. 9539/2026 - Roma, Sezione 5Q
per la correzione della sentenza n. 17308 del 9 ottobre 2025, pronunciata da questa Sezione sul ricorso 10263 del 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza n. 17308 del 9 ottobre 2025, limitatamente all'omessa indicazione della distrazione del contributo unificato in favore del difensore antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (istante per correzione)
Prevale il privato
La controversia
Nel giudizio originario il TAR aveva dichiarato cessata la materia del contendere e condannato l'Amministrazione resistente alla restituzione, in favore della parte ricorrente, delle somme versate a titolo di contributo unificato. L'istante ha chiesto la correzione di un errore materiale del dispositivo, deducendo che non vi era stata riportata la distrazione di tali somme in favore del difensore dichiaratosi antistatario, nonostante la relativa dichiarazione risultasse dagli atti. La questione concerneva quindi l'omissione di una statuizione coerente con il contenuto degli atti processuali, emendabile mediante il procedimento di correzione e non mediante impugnazione.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza ai sensi dell'art. 86, comma 2, c.p.a., ritenendo sussistenti i presupposti della correzione dell'errore materiale. Ha rilevato che dagli atti risultava effettivamente la dichiarazione di antistataria e che l'omessa indicazione della distrazione costituiva un'omissione emendabile mediante il procedimento di correzione, secondo l'orientamento richiamato delle Sezioni Unite e della Corte di cassazione. Ha quindi disposto l'integrazione del dispositivo della sentenza, aggiungendo, dopo la condanna dell'Amministrazione alla restituzione del contributo unificato, la previsione della distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Le spese della fase di correzione sono state compensate; è stata inoltre ordinata alla Segreteria l'annotazione prevista dall'art. 86, comma 3, c.p.a. e l'oscuramento delle generalità della parte.
Norme richiamate
art. 86, comma 2, c.p.a.
Consente di correggere gli errori materiali delle decisioni del giudice amministrativo mediante l'apposito procedimento.
art. 86, comma 3, c.p.a.
Prevede gli adempimenti di annotazione conseguenti alla correzione della decisione.
art. 287 c.p.c.
È richiamato quale disciplina del procedimento di correzione degli errori materiali; l'omissione di una statuizione ricavabile dagli atti non richiede impugnazione quando sia emendabile con tale procedimento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati insieme alla disciplina nazionale quale ulteriore base per l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L'omessa indicazione, nel dispositivo di una decisione, della distrazione in favore del difensore antistatario di somme già riconosciute alla parte e risultante dagli atti processuali può essere emendata mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale, senza necessità di impugnare la decisione, quando si tratti di un'omissione materiale e non di una modifica del contenuto decisorio.
- Nel giudizio amministrativo, la correzione dell'errore materiale può integrare il dispositivo per renderlo coerente con una statuizione già implicitamente o sostanzialmente contenuta nella decisione e con una dichiarazione processuale risultante dagli atti, nei limiti in cui non venga alterata la volontà decisoria del giudice.
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