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Sentenza

Sentenza n. 5901/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'annullamento - delle determinazioni dirigenziali di Roma Capitale, Municipio Roma III, Prot. 80710 del 22 novembre 2022 recanti ad oggetto “Decadenza per morosità dell’Autorizzazione Amministrativa” e, nello specifico: a) la determinazione dirigenziale numero repertorio CD/2264/2022 del 2 novembre 2022, numero protocollo CD/138557/2022 del 02/11/2022, riferita all’autorizzazione amministrativa di cui all’istanza di subingresso n. prot. CD/11531 del 30 gennaio 2018 per l’esercizio del commercio su aree pubbliche – settore alimentare – e della concessione di occupazione suolo pubblico n. prot. CD/36581 del 20 marzo 2018 del posteggio n. 44 nel mercato Sacchetti; b) la determinazione dirigenziale numero repertorio CD/2231/2022 del 26 ottobre 2022, numero protocollo CD/135842/2022 del 26 ottobre 2022, riferita all’autorizzazione amministrativa di cui all’istanza di subingresso n. prot. CD/11520 del 30 gennaio 2018 per l’esercizio del commercio su aree pubbliche – settore artigianato alimentare – e della concessione di occupazione suolo pubblico n. prot. CD/43098 del 3 aprile 2018 del posteggio n. 45 nel mercato Sacchetti; c) la determinazione dirigenziale numero repertorio CD/2233/2022 del 26 ottobre 2022, numero protocollo CD/135853/2022 del 26 ottobre 2022, riferita all’autorizzazione amministrativa di cui all’istanza di subingresso n. prot. CD/11522 del 30 gennaio 2018 per l’esercizio del commercio su aree pubbliche – settore alimentare –, della concessione di occupazione suolo pubblico n. prot. CD/43100 del 3 aprile 2018 e della relativa maggiore occupazione di mq 5,00 n. prot. CD/53237 del 19 aprile 2018 del posteggio n. 46 nel mercato Sacchetti; - del provvedimento di Roma Capitale, Municipio Roma III, del 19 dicembre 2022, prot. n. CD/161133, recante ad oggetto “Determinazioni dirigenziali di revoca. Riscontro” di rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela dei suddetti provvedimenti.

Giustizia amministrativa202301117

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia al ricorso, rilevando che l’atto di rinuncia era stato ritualmente notificato alla parte costituita. Non è stata quindi pronunciata una decisione di merito definitiva sulla legittimità degli atti impugnati. Il Collegio ha compensato integralmente le spese di giudizio, ritenendo sussistenti giusti motivi in ragione del carattere processuale della pronuncia.

TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazioni dirigenziali di decadenza per morosità dalle autorizzazioni amministrative e dalle concessioni di occupazione di suolo pubblico relative a tre posteggi nel mercato Sacchetti, nonché diniego di annullamento in autotutela

Esito

ESTINZIONE

La controversia

La società ricorrente ha impugnato le determinazioni con cui Roma Capitale, Municipio Roma III, aveva dichiarato la decadenza, per morosità, di tre autorizzazioni amministrative all’esercizio del commercio su aree pubbliche e delle relative concessioni di occupazione di suolo pubblico, nonché il successivo provvedimento di rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela. Il testo riferisce soltanto che la ricorrente deduceva molteplici profili di illegittimità, senza specificarne il contenuto. In sede cautelare, il TAR aveva rilevato che il COSAP è il canone dovuto per l’occupazione di suolo pubblico e che Roma Capitale appariva avere correttamente applicato la disciplina regolamentare sulla decadenza; inoltre, la morosità per oltre due semestri per ciascuna concessione non era contestata. Successivamente, la società ha rinunciato al ricorso con atto notificato a Roma Capitale e depositato in giudizio.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, lett. c, c.p.a.

    dichiara il giudizio estinto per rinuncia al ricorso

    La rinuncia al ricorso, ritualmente notificata alle parti costituite, determina l’estinzione del giudizio.

  • artt. 84 e 85 c.p.a.

    Richiamati nel provvedimento nell’ambito della disciplina processuale della rinuncia e dell’estinzione del giudizio; il testo non esplicita ulteriori profili interpretativi.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato; il testo non esplicita ulteriori profili interpretativi.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso ritualmente notificata alle parti costituite comporta l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c, c.p.a., senza necessità di una decisione sul merito della controversia.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese possono essere integralmente compensate quando il giudice ravvisi giusti motivi, anche in ragione del carattere processuale della pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàOccupazione di suolo pubblicoCommercio e grandi strutture di vendita
RamiProcesso amministrativoDemanio e patrimonio pubblicoCommercio e attività produttive
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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