Salta al contenuto
Sentenza

Tribunale, Sentenza T-469/22

Judgment of the General Court (Ninth Chamber) of 18 October 2023. — European Investment Bank v République arabe syrienne. — Arbitration clause – Loan agreement concerning a project for the reinforcement of the electricity distribution system in a third country – Non-performance of the agreement – Repayment of the sums advanced – Default interest – Procedure by default. — Case T-469/22

Giurisprudenza europea62022TJ0469

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha accolto l’azione della BEI, proposta in nome e per conto dell’Unione europea, contro la Repubblica araba siriana per il mancato rimborso di rate di un prestito destinato a un progetto elettrico in Siria. In contumacia della convenuta, il Tribunale ha ritenuto sussistente la propria competenza sulla base della clausola compromissoria e non manifestamente irricevibile la domanda, riconoscendo la validità della subrogazione dell’Unione nei diritti della BEI. La Siria è stata quindi condannata a versare EUR 28 777 508,71, oltre agli interessi di mora ulteriori fino al pagamento.

Azione contrattuale ex clausola compromissoria per ottenere la restituzione, da parte della Siria, delle rate non pagate di un prestito EIB e dei relativi interessi, in procedimento contumaciale.

La questione giuridica

Se il Tribunale fosse competente ai sensi dell’articolo 272 TFUE e della clausola compromissoria del contratto di prestito; se l’azione fosse ammissibile nonostante la subrogazione dell’Unione nei diritti della BEI a seguito dell’attivazione delle garanzie; e se la Siria fosse tenuta a rimborsare i capitali scaduti, gli interessi contrattuali e gli interessi di mora previsti dal contratto.

Principio di diritto

Quando un contratto concluso per conto dell’Unione contiene una clausola compromissoria a favore dei giudici dell’Unione, il Tribunale è competente ex articolo 272 TFUE; se il convenuto, regolarmente citato, non si costituisce, può essere pronunciata sentenza contumaciale purché l’azione non sia manifestamente infondata o manifestamente irricevibile. Inoltre, se l’Unione ha pagato la garanzia ed è subentrata nei diritti della BEI, la BEI può agire in nome e per conto dell’Unione per il recupero delle somme dovute, e il debitore è tenuto a rimborsare i capitali scaduti, gli interessi contrattuali e gli interessi di mora secondo le clausole del contratto.

Norme richiamate

  • Articolo 272 TFUE
  • Articolo 256 TFUE
  • Articolo 123 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 81 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 13 della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali
  • Clausola compromissoria dell’articolo 10.02 del Loan Agreement No 20948
  • Articoli 3.01, 3.02, 4.01, 6.01, 6.03 e 10.03 del Loan Agreement No 20948
  • Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana del 18 gennaio 1977
  • Accordi di garanzia del 10 novembre 1978 e del 25 aprile 1995
  • Recovery agreement tra Unione europea e BEI del 3 ottobre 2018, come modificato il 10 agosto 2021

Condanna della Repubblica araba siriana al rimborso di un prestito BEI e degli interessi dovuti

La pronuncia riguarda un’azione contrattuale proposta dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) in nome e per conto dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 272 TFUE, per ottenere il pagamento di somme rimaste insolute in base a un contratto di prestito destinato al rafforzamento del sistema di distribuzione elettrica in Siria. Il procedimento si è svolto in contumacia della Repubblica araba siriana, regolarmente citata ma rimasta senza difesa.

Fatti e svolgimento del procedimento

La BEI aveva concluso con la Repubblica araba siriana, il 5 febbraio 2001, un loan agreement poi modificato nel 2003, 2006 e 2007. Il prestito, pari a EUR 115 000 000, era rimborsabile in 30 rate semestrali a partire dal 1 agosto 2006, con applicazione di interesse contrattuale e, in caso di ritardo, di interesse di mora secondo l’articolo 3.02 del contratto.

Dal dicembre 2011 la Siria ha cessato di pagare le rate dovute. Dopo una precedente sentenza del 6 giugno 2019 che aveva già condannato la Siria al pagamento di somme arretrate, nuove rate scadute tra il 15 dicembre 2017 e il 15 dicembre 2020 sono rimaste impagate. La BEI ha quindi richiesto l’attivazione delle garanzie previste dagli accordi di garanzia del 1978 e del 1995; la Commissione ha effettuato i pagamenti dovuti dall’Unione, che è stata così subrogata nei diritti della BEI.

Questioni giuridiche rilevanti

Il Tribunale ha esaminato:

  • la propria competenza a conoscere della controversia in virtù dell’articolo 272 TFUE e della clausola compromissoria dell’articolo 10.02 del contratto;
  • la ricevibilità dell’azione proposta dalla BEI per conto dell’Unione, alla luce della subrogazione derivante dagli accordi di garanzia;
  • la fondatezza della domanda di condanna al pagamento del capitale scaduto, degli interessi contrattuali già maturati e degli interessi di mora ulteriori.

Competenza del Tribunale

Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell’articolo 272 TFUE e dell’articolo 256, paragrafo 1, TFUE, esso è competente in primo grado sulle controversie relative a una clausola compromissoria contenuta in un contratto concluso per conto dell’Unione. Poiché il prestito è stato concluso, tra l’altro, in esecuzione dell’accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Siria del 18 gennaio 1977, il contratto deve essere considerato concluso per conto dell’Unione. La clausola dell’articolo 10.02 attribuisce la controversia ai giudici dell’Unione, sicché il Tribunale non ha rilevato alcuna manifesta carenza di competenza.

Ammissibilità e subrogazione dell’Unione

Quanto alla legittimazione a pretendere il rimborso, il Tribunale osserva che, una volta che l’Unione ha pagato le somme dovute in forza degli accordi di garanzia, essa è subrogata nei diritti della BEI verso il debitore. Il Tribunale richiama l’articolo 13 della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 per individuare la legge applicabile alla subrogazione e fa riferimento ai codici civili belga e lussemburghese, senza che sia necessario il consenso del debitore alla subrogazione. In base a tale meccanismo, il diritto contrattuale di rimborso si trasferisce all’Unione, mentre la BEI è tenuta, su richiesta dell’Unione, ad avviare le azioni di recupero ai sensi dell’articolo 3.1 del recovery agreement del 3 ottobre 2018. Ne consegue che l’azione proposta dalla BEI in nome dell’Unione non è manifestamente irricevibile.

Valutazione del merito

Sul merito, il Tribunale constata che la Siria non ha effettuato i rimborsi dovuti nelle date previste dall’articolo 4.01 del contratto. La domanda relativa al capitale non rimborsato, pari a EUR 27 388 963,40, è quindi fondata in linea di principio. Analogamente, l’articolo 3.02 prevede espressamente che sulle somme scadute maturino interessi di mora al tasso interbancario rilevante più 2%, ovvero al tasso ex articolo 3.01 maggiorato di 0,25%, applicando il più elevato dei due. Di conseguenza, sono ritenute fondate anche le pretese relative a EUR 1 388 545,31 per interessi contrattuali e di mora maturati tra il 9 agosto 2017 e il 30 giugno 2022, nonché agli ulteriori interessi di mora sul capitale residuo dal 30 giugno 2022 fino al pagamento.

Decisione e dispositivo

In applicazione dell’articolo 123 del regolamento di procedura, il Tribunale pronuncia sentenza contumaciale a favore della BEI, non ravvisando alcun ostacolo di competenza, ricevibilità o manifesta infondatezza. La Repubblica araba siriana è quindi condannata:

  • a rimborsare all’Unione europea, rappresentata dalla BEI, EUR 28 777 508,71, corrispondenti al capitale e agli interessi dovuti al 30 giugno 2022;
  • a pagare ulteriori interessi di mora sulla somma di EUR 27 388 963,40, secondo il metodo dell’articolo 3.02 del contratto, dal 30 giugno 2022 fino al pagamento;
  • a sopportare le spese, ai sensi dell’articolo 134 del regolamento di procedura.

Principio affermato

La sentenza conferma che, in presenza di una clausola compromissoria contrattuale a favore della giurisdizione dell’Unione, il Tribunale può condannare il debitore inadempiente anche in contumacia, e che la subrogazione dell’Unione nei diritti della BEI, conseguente all’attivazione delle garanzie, consente il recupero giudiziale delle somme pagate dall’Unione e dei relativi interessi secondo le pattuizioni contrattuali.

Come è indicizzato

Materiediritto dei contratti dell'unione europeaclausola compromissoriaprestiti e garanzie internazionaliinteressi di moraprocedimento contumaciale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.