Sentenza n. 571/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento - del decreto del dirigente generale del Dipartimento Salute e Welfare della Regione Calabria del 4 aprile 2025, n. 4906, recante in oggetto «Sede farmaceutica n. 1 del comune di Grotteria (RC) - dichiarazione di decadenza dalla titolarità ex art. 113. Comma 1, lett. E) R.D. n. 1265/1934»; - dei pareri espressi dalla Commissione Farmaceutica Regionale, assunti nelle sedute del 30 ottobre 2024, del 17 febbraio 2025 e del 27 marzo 2025; - di ogni altro atto ad esso presupposto, conseguente e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto regionale di decadenza dalla titolarità della sede farmaceutica per reiterata irregolarità nell'esercizio della farmacia
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di farmacia)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Regione Calabria l'ha dichiarata decaduta dalla titolarità della sede farmaceutica, nonché i pareri della Commissione Farmaceutica Regionale. La vicenda traeva origine dal trasferimento della farmacia dal centro storico alla frazione marina del Comune di Grotteria. Il trasferimento era stato inizialmente autorizzato dal Comune nel 2017, subordinatamente all'istituzione di un dispensario farmaceutico nel centro storico, poi non autorizzato dalla Regione; l'istanza era stata successivamente respinta e il trasferimento era stato comunque effettuato. Il diniego comunale era stato annullato dal Consiglio di Stato per violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, difetto di motivazione e difetto di istruttoria, con obbligo per l'amministrazione di rideterminarsi. La ricorrente ha dedotto l'incompetenza del dirigente regionale, sostenendo che la decadenza spettasse al Presidente della Giunta regionale; la violazione della partecipazione procedimentale, per divergenza tra comunicazione di avvio e provvedimento finale; l'illegittimo svolgimento di attività istruttoria da parte della Commissione Farmaceutica Regionale; la mancata conoscenza del parere dell'Avvocatura regionale; il travisamento dei fatti, per non avere considerato che il trasferimento era anteriore alla modifica della pianta organica comunale; l'efficacia dell'originaria autorizzazione comunale e della misura cautelare del Consiglio di Stato; l'inottemperanza dell'amministrazione comunale alla sentenza d'appello; l'avvenuta istituzione del dispensario farmaceutico; nonché l'insussistenza dei presupposti sostanziali della decadenza e la sproporzione e irragionevolezza della misura.
La decisione
Il TAR ha respinto il motivo di incompetenza, ritenendo che l'art. 21-bis, comma 1, l.r. Calabria n. 7/1996 abbia attribuito ai dirigenti regionali le attività di gestione e l'adozione dei relativi provvedimenti amministrativi. Ha escluso anche che il provvedimento finale avesse introdotto cause di decadenza diverse da quelle indicate nella comunicazione di avvio, poiché quest'ultima aveva già richiamato l'assenza dell'autorizzazione comunale come elemento della reiterata irregolarità nell'esercizio della farmacia. Ha però accolto il ricorso nel merito. Il trasferimento senza autorizzazione comunale e nulla osta dell'Azienda sanitaria era pacifico, ma l'art. 113, comma 1, lett. e), r.d. n. 1265/1934 richiede, oltre alla negligenza o irregolarità constatata, reiterata o abituale, che da essa sia derivato un grave danno all'incolumità individuale o alla salute pubblica. La verifica deve essere concreta e tenere conto di tutte le circostanze della violazione. La Regione non aveva considerato che il diniego al trasferimento era stato giudicato illegittimo, che il Consiglio di Stato aveva disposto una misura cautelare favorevole alla farmacista, che il Comune avrebbe dovuto rideterminarsi sull'istanza in esecuzione della sentenza d'appello e che la modifica della pianta organica comunale era stata successivamente annullata. La condotta, pur posta in essere in assenza delle autorizzazioni prescritte, si era quindi sviluppata in un contesto segnato dall'illegittimo esercizio del potere amministrativo e non presentava la gravità necessaria per la decadenza. Il decreto è stato annullato, con rimessione alla Regione della rivalutazione dei presupposti della decadenza alla luce di tali elementi e degli esiti della riedizione del potere comunale. Le spese sono state compensate, salvo il rimborso del contributo unificato da parte della Regione e del Comune, in solido.
Norme richiamate
art. 113, comma 1, lett. e), r.d. 27 luglio 1934, n. 1265
constatata, reiterata o abituale negligenza e irregolarità nell'esercizio della farmacia o per altri fatti imputabili al titolare autorizzato, dai quali sia derivato grave danno alla incolumità individuale o alla salute pubblica
La decadenza richiede una valutazione concreta della negligenza o irregolarità e del grave danno alla salute pubblica, considerando tutte le circostanze della condotta; la mera violazione delle autorizzazioni non è sufficiente.
art. 21-bis, comma 1, l.r. 13 maggio 1996, n. 7
a decorrere dal 1° gennaio 2017, le disposizioni legislative e regolamentari [...] che attribuiscono alla Giunta regionale attività di gestione o negoziale nonché l’adozione di atti o provvedimenti amministrativi [...] si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti
La competenza all'adozione del provvedimento di decadenza appartiene al dirigente regionale quale attività di gestione amministrativa.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
È richiamato nel precedente giudicato del Consiglio di Stato quale parametro violato dal precedente diniego di trasferimento per omessa comunicazione del preavviso di rigetto.
art. 13, comma 6-bis.1 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il contributo unificato deve essere rimborsato alla parte vittoriosa dalle amministrazioni soccombenti, in solido.
Massime di principio
- La decadenza dalla titolarità di una farmacia prevista dall'art. 113, comma 1, lett. e), r.d. n. 1265/1934 non può fondarsi sulla sola violazione dell'obbligo di previa autorizzazione al trasferimento: occorre accertare concretamente una negligenza o irregolarità constatata, reiterata o abituale e il grave danno derivatone all'incolumità individuale o alla salute pubblica.
- La valutazione dei presupposti della decadenza deve considerare il contesto complessivo della condotta, compresi i precedenti provvedimenti amministrativi e giurisdizionali relativi all'autorizzazione, l'illegittimità accertata degli atti amministrativi presupposti e l'eventuale affidamento determinato da misure cautelari o da obblighi di riedizione del potere.
- Quando la condotta del titolare si inserisce in una situazione determinata o aggravata dall'illegittimo esercizio del potere amministrativo, tale circostanza deve essere ponderata dall'amministrazione ai fini della qualificazione della condotta come gravemente negligente e della verifica del danno alla salute pubblica.
- L'annullamento del provvedimento decadenziale per insufficiente valutazione dei presupposti sostanziali non impedisce all'amministrazione di rinnovare la valutazione, purché essa tenga conto dei vincoli derivanti dalla sentenza e degli elementi indicati dal giudice.
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