Cassazione Penale, Sentenza n. 3682/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere per vari capi d'imputazione (artt. 81, comma 2, 110 c.p.; artt. 2 e 7 legge 2/10/1967 n.895; art. 23 legge 1975 n.110; art. 648 c.p., ecc.), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alle esigenze cautelari. Il difensore ha sostenuto che per i reati considerati il Tribunale aveva escluso l'aggravante dell'agevolazione mafiosa e che i fatti non sono posteriori al 23/07/2019, per cui mancherebbe l'attualità e la concretezza del rischio di reiterazione; inoltre l'applicazione della misura più restrittiva sarebbe stata giustificata con formule generiche.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per rinuncia all'impugnazione effettuata dal difensore del ricorrente (per "sopravvenuta carenza di interesse"). Ne è conseguita la declaratoria di inammissibilità, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e l'irrogazione della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, quantificata equitativamente in euro tremila. La Corte ha richiamato la principio che l'art. 616 c.p.p. non distingue tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma 3 c.p.p. e quelle contemplate dall'art. 591 c.p.p., conformemente a precedenti di Sezione.
Norme richiamate
Codice di procedura penale
art. 616 c.p.p.; art. 606, comma 3 c.p.p.; art. 591 c.p.p.
Art. 616 c.p.p. consente la declaratoria di inammissibilità e l'irrogazione di sanzioni pecuniarie; la Corte interpreta che tale articolo non distingue le diverse ipotesi di inammissibilità previste dagli articoli richiamati, pertanto la rinuncia comporta inammissibilità e possibile condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria
Codice penale
art. 81, comma 2; art. 110; art. 648
Norme sostanziali collegate alle imputazioni per le quali è stata applicata la custodia cautelare; la sentenza registra quali capi sono stati ritenuti idonei a sostenere la misura cautelare in grado di merito
Legge 2 ottobre 1967 n. 895
Norme relative ad aggravanti o fattispecie collegate (richiamate tra le imputazioni per cui è stata disposta la misura)
Legge 1975 n. 110
Norma richiamata con riferimento ad una delle imputazioni per cui è stata confermata la custodia cautelare
Massime di principio
- La rinuncia espressa e valida all'impugnazione comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso e interrompe il giudizio di legittimità senza che il merito venga esaminato.
- La rinuncia può essere dichiarata anche se le richieste del ricorrente non sono state accolte nel merito: il presupposto è la "carenza di interesse" sopravvenuta dichiarata dal difensore.
- In caso di rinuncia/inammissibilità il giudice di legittimità può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e irrogare una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; l'importo è valutato equitativamente dal giudice.
- L'esclusione di un'aggravante (es. agevolazione mafiosa) non determina automaticamente l'irrilevanza delle esigenze cautelari: per escludere la misura occorre dimostrare concretamente l'assenza dell'attualità e della concretezza del rischio di reiterazione, con motivazione specifica e circostanziata.
- Argomentazioni generiche o formule stereotipate non sono sufficienti a impugnare con successo la scelta della misura cautelare più restrittiva; il ricorso deve indicare profili concreti che mettano in discussione la sussistenza delle esigenze cautelari.
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