Cassazione Civile, Ordinanza n. 23733/2026 del 21/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (attore/ministri)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di risarcimento, proposta iure hereditario da un soggetto che agiva quale erede di un militare italiano catturato dopo l'8 settembre 1943 e deportato in Germania, nei confronti della Repubblica federale tedesca e del Ministero dell'economia e delle finanze. La causa era stata originariamente introdotta davanti al Tribunale di Roma, che però ha declinato la competenza territoriale in favore del Tribunale di Venezia. Riassunta la causa, il Tribunale di Venezia ha a sua volta sollevato conflitto negativo di competenza d'ufficio ai sensi dell'art. 45 c.p.c., ritenendo invece competente Roma in base all'orientamento che applica il forum destinatae solutionis previsto dall'art. 43 del D.L. n. 36 del 2022, conv. in L. n. 79 del 2022, per i ristori dovuti alle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità commessi dal Terzo Reich. Il ricorrente in Cassazione chiedeva quindi la declaratoria di competenza del Tribunale di Roma; il soggetto che aveva introdotto la causa aderiva a tale richiesta. La Corte ha però rilevato che il regolamento d'ufficio era stato promosso tardivamente, perché l'eventuale rilievo di incompetenza, dopo la riforma del d.lgs. n. 164 del 2024, doveva essere espresso nel decreto ex art. 171-bis c.p.c., mentre qui il decreto si era limitato a rinviare l'udienza e a fissare i termini ex art. 171-ter c.p.c. senza preannunciare il conflitto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di regolamento d'ufficio di competenza, ritenendola tardiva. Ha affermato che, nei procedimenti soggetti alla novella dell'art. 38, terzo comma, c.p.c., il rilievo officioso dell'incompetenza è tempestivo solo se espresso nel decreto ex art. 171-bis c.p.c. o, per i procedimenti non soggetti alla novella, entro la prima udienza di trattazione. Poiché nel caso concreto il giudice rimettente non aveva espresso in modo formale e tempestivo il rilievo di incompetenza nel decreto, la questione è stata dichiarata inammissibile. La causa è stata rimessa davanti al Tribunale di Venezia per la prosecuzione, con termine di tre mesi per la riassunzione. Nessuna statuizione sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza d'ufficio.
Norme richiamate
art. 45 c.p.c.
Il regolamento di competenza d'ufficio può essere sollevato dal giudice investito della causa dopo declinatoria del giudice preventivamente adito, ma resta soggetto ai limiti temporali e formali stabiliti dall'art. 38 c.p.c.
art. 38, terzo comma, c.p.c.
"l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate d'ufficio con il decreto previsto dall'articolo 171-bis"
Nella versione vigente, l'incompetenza è rilevabile d'ufficio solo con il decreto ex art. 171-bis; la rilevazione tardiva è preclusa.
art. 171-bis c.p.c.
Nel rito applicabile, il decreto ex art. 171-bis è il momento processuale in cui deve essere espressamente rilevata l'incompetenza d'ufficio.
art. 171-ter c.p.c.
La concessione dei termini per le memorie ex art. 171-ter non equivale a tempestivo rilievo officioso dell'incompetenza.
art. 43 D.L. n. 36 del 2022
Richiamato come base del criterio territoriale speciale invocato dal giudice rimettente per le controversie sui ristori alle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità.
L. n. 79 del 2022
Norma di conversione dell'art. 43 del D.L. n. 36 del 2022, richiamata nel quadro del criterio territoriale speciale.
d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
La novella processuale modifica il regime di rilevazione officiosa dell'incompetenza; la Corte ne afferma l'applicazione ai procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023, ma comunque nel rispetto del momento processuale previsto.
art. 7, comma 1, d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
"ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023"
La Corte lo considera nel ragionamento sull'operatività temporale della riforma processuale.
art. 3, comma 1, lett. a), d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
È la disposizione che ha modificato l'art. 38, terzo comma, c.p.c., restringendo la rilevabilità officiosa dell'incompetenza al decreto ex art. 171-bis.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato per rinviare alla motivazione di una precedente ordinanza di legittimità.
Massime di principio
- Il regolamento di competenza d'ufficio è inammissibile se il giudice rimettente non solleva il rilievo di incompetenza nel momento processuale e con le forme previste dalla disciplina vigente.
- Dopo la riforma dell'art. 38, terzo comma, c.p.c., l'incompetenza rilevabile d'ufficio deve essere espressamente indicata nel decreto ex art. 171-bis c.p.c.; una mera fissazione dell'udienza o dei termini per le memorie non integra un rilievo tempestivo.
- La disciplina transitoria della riforma processuale non consente di prescindere dal requisito formale della espressa rilevazione dell'incompetenza nel decreto previsto dalla nuova scansione processuale.
- Nei regolamenti di competenza d'ufficio non segue pronuncia sulle spese.
- Quando la questione di competenza è sollevata tardivamente, la Corte dichiara inammissibile l'istanza e dispone la prosecuzione del giudizio davanti al giudice ritenuto originariamente competente o comunque indicato per la riassunzione.
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