Cassazione Civile, Ordinanza n. 22016/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario oggetto di contestazione in relazione alla documentazione contabile prodotta e alla ricostruzione del saldo. In appello la corte territoriale aveva ritenuto non provato da parte della società correntista il diverso sviluppo del rapporto rispetto a quanto risultante dalle annotazioni e aveva escluso che potesse supplirsi a tale carenza mediante un ordine di esibizione. Avverso tale decisione la società e il soggetto ricorrente hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo hanno denunciato violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che l’onere di provare il credito e quindi di produrre tutti gli estratti conto e la documentazione sin dall’inizio del rapporto gravasse sulla banca, inclusi i movimenti relativi a finanziamenti esteri transitati sul conto; con il secondo hanno dedotto violazione dell’art. 210 c.p.c., dell’art. 2711 c.c., dell’art. 119 TUB e degli artt. 1374 e 1375 c.c. nonché dell’art. 116, comma 2, c.p.c., lamentando che la corte d’appello avesse subordinato l’istanza di esibizione alla previa richiesta stragiudiziale della documentazione alla banca, mentre il correntista avrebbe potuto domandare il rendiconto anche in giudizio e in corso di causa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva una questione nuova, non risultando che la doglianza sulla mancata produzione degli estratti conto integrali dall’inizio del rapporto fosse stata dedotta nei gradi di merito, oltre a essere formulata in modo generico e non confrontarsi con gli accertamenti compiuti dai giudici di merito. La Corte ha inoltre rilevato che il motivo si fondava su ampie riproduzioni della CTU, non consentite in sede di legittimità. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha ribadito che il diritto del cliente di ottenere copia della documentazione bancaria ex art. 119, comma 4, TUB può essere fatto valere in giudizio tramite istanza ex art. 210 c.p.c. solo se la documentazione sia stata previamente richiesta alla banca e questa non vi abbia ottemperato senza giustificazione; poiché nel caso concreto era pacifico che tale previa richiesta non fosse stata effettuata, l’istanza di esibizione non poteva essere accolta. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
La censura sull’onere della prova è stata dichiarata inammissibile perché introduceva una questione nuova e comunque formulata in modo generico, senza confronto con gli accertamenti di merito.
art. 210 c.p.c.
L’istanza di esibizione della documentazione bancaria in giudizio è ammessa solo nei limiti del suo presupposto processuale e, nel caso di documentazione ex art. 119 TUB, richiede la previa richiesta alla banca rimasta senza giustificazione inevasa.
art. 2711 c.c.
Richiamato congiuntamente alle norme sull’esibizione e sul dovere di correttezza, senza incidere autonomamente sulla decisione.
art. 119 d.lgs. n. 385 del 1993
Il cliente ha diritto, a proprie spese, a ottenere copia della documentazione inerente a singole operazioni degli ultimi dieci anni, compresi gli estratti conto; tale diritto può essere azionato in giudizio con l’art. 210 c.p.c. solo previa richiesta stragiudiziale non soddisfatta senza giustificazione.
art. 1374 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma non decisivo nella ratio della pronuncia.
art. 1375 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma non decisivo nella ratio della pronuncia.
art. 116, comma 2, c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso, senza esito favorevole ai ricorrenti.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato solo per dare atto del deposito delle memorie nella fase camerale.
Massime di principio
- In cassazione non possono essere dedotte per la prima volta questioni di fatto o di diritto che non risultino affrontate nei gradi di merito; chi le solleva deve indicare specificamente dove e come le abbia già prospettate, altrimenti il motivo è inammissibile per novità.
- La censura di violazione dell’art. 2697 c.c. è inammissibile quando, sotto la veste dell’onere della prova, si pretende in realtà una nuova valutazione di fatti o documenti non devoluti al giudice di legittimità.
- L’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione bancaria ex art. 119 TUB presuppone la previa richiesta alla banca da parte del cliente; solo il mancato adempimento ingiustificato legittima il ricorso al giudice per ottenere l’ordine di esibizione.
- Il cliente che intenda contestare il saldo di conto corrente deve allegare e provare in modo specifico i fatti contrari alle risultanze contabili su cui fonda la propria contestazione, non essendo sufficiente un generico richiamo alla mancata produzione integrale della documentazione bancaria.
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