Sentenza n. 1335/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva presentato istanza di conversione del permesso di soggiorno. La Prefettura, con preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, aveva contestato la mancata produzione del Modello Unilav aggiornato, della proposta di contratto di soggiorno, del titolo di disponibilità dell’alloggio e della comunicazione di ospitalità, assegnando dieci giorni per le controdeduzioni. Non essendo pervenuta documentazione entro tale termine, l’amministrazione aveva adottato la revoca del nulla osta. Il ricorrente ha dedotto: la natura non perentoria del termine previsto dall’art. 10-bis; l’obbligo dell’amministrazione di esaminare la documentazione prodotta successivamente, soprattutto in presenza di diritti fondamentali; l’insufficienza del termine di dieci giorni, in ragione della scarsa conoscenza della lingua italiana, della disponibilità della documentazione presso intermediari e di ulteriori circostanze fattuali; il difetto di motivazione derivante dal mancato esame della documentazione; l’illegittimità del mancato esame dell’istanza di riesame in autotutela. Il ricorrente ha riferito di avere reperito la documentazione all’inizio di aprile, dopo la scadenza del termine, ma di non aver potuto depositarla sulla piattaforma perché nel frattempo era stato adottato il provvedimento definitivo, proponendo quindi un’istanza di riesame in autotutela.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso solo con riferimento alla mancata autotutela. Ha ritenuto legittima l’adozione del provvedimento alla scadenza del termine assegnato con il preavviso di rigetto: tale termine non è perentorio, ma ciò non impedisce all’amministrazione di decidere, poiché altrimenti il procedimento resterebbe indefinitamente aperto; inoltre, il ricorrente non aveva chiesto una proroga. Le osservazioni tardive possono essere valutate dall’amministrazione solo se il provvedimento non sia stato ancora adottato. Non è stato quindi ravvisato un vizio originario della revoca per il mancato esame della documentazione successivamente reperita. Il TAR ha altresì precisato che l’amministrazione non ha, in via generale, l’obbligo di provvedere su un’istanza di autotutela, trattandosi di potere discrezionale d’ufficio. Tuttavia, nella fattispecie, la presenza di evidenze documentali idonee a dimostrare il possesso della documentazione richiesta rendeva immotivatamente omesso il riesame della posizione. In applicazione dei principi di buon andamento e di autotutela, la Prefettura è stata quindi tenuta a rivedere senza indugio la posizione dell’interessato, in contraddittorio con lo stesso, al fine di valutare l’eventuale revoca del provvedimento impugnato. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Il termine per presentare osservazioni al preavviso di rigetto non è perentorio in assenza di un’espressa previsione legislativa, ma l’amministrazione può adottare il provvedimento una volta decorso il termine, senza dover attendere indefinitamente eventuali osservazioni tardive.
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione del giudizio in camera di consiglio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti.
art. 74 c.p.a.
sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo
Consente una motivazione sintetica nella sentenza in forma semplificata.
art. 42 d.l. 73/2022, convertito in l. 122/2022
termine di cui all’art. 42 d.l. n. 73/22, conv. in l. n. 122/22
Nel controllo successivo relativo alla procedura di conversione, possono essere considerate anche sopravvenienze documentali rispetto alla domanda iniziale; il testo richiama l’assenza di un termine massimo per l’adozione del provvedimento di revoca.
Massime di principio
- Il termine assegnato ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990, pur non essendo perentorio in assenza di un’espressa qualificazione legislativa, delimita la fase partecipativa precedente alla decisione: decorso il termine, l’amministrazione può adottare il provvedimento senza attendere osservazioni tardive, salvo che il procedimento non sia ancora stato definito.
- Le osservazioni o la documentazione presentate oltre il termine previsto dall’art. 10-bis l. 241/1990 devono essere valutate se pervenute prima dell’adozione del provvedimento, mentre non impongono la riapertura del procedimento quando l’amministrazione abbia già deciso.
- L’istanza privata di autotutela non determina, di regola, un obbligo giuridico dell’amministrazione di provvedere, poiché l’autotutela è esercitata d’ufficio e implica una valutazione discrezionale dell’interesse pubblico.
- Pur non sussistendo un generale obbligo di pronunciarsi sulle istanze di autotutela, l’amministrazione deve procedere a un riesame quando emergano evidenze documentali sopravvenute o un diverso apprezzamento della situazione, tali da rendere opportuno verificare nuovamente la correttezza e l’attualità dell’atto adottato.
- Il principio di buon andamento consente e, in presenza di circostanze rilevanti, impone all’amministrazione di correggere la propria azione mediante riesame degli atti già adottati, assicurando il contraddittorio con l’interessato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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