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Ordinanza

Ordinanza n. 651/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: anche inaudita altera parte - del Decreto Rettorale n. -OMISSIS- del 15.04.2026 comunicato a mezzo e-mail del 16 aprile 2026 recante sospensione cautelare del beneficio abitativo; - della successiva comunicazione operata a mezzo Pec del 24.04.2026 di rigetto dell’istanza di riesame; - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto. B) per quanto riguarda i motivi aggiunti: - del Decreto Rettorale n. -OMISSIS- dell’11 maggio 2026, Prot. n. -OMISSIS-, recante riesame del provvedimento originariamente impugnato, conosciuto a far data dalla sua adozione; - nonché di ogni atto presupposto, connesso, consequenziale, anche di natura istruttoria, ancorché non conosciuto

Giustizia amministrativa202601617

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto rettorale di sospensione cautelare del beneficio abitativo, successivo rigetto dell’istanza di riesame e nuovo decreto rettorale sostitutivo impugnato con motivi aggiunti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Lo studente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare anche inaudita altera parte, un decreto rettorale del 15 aprile 2026 con cui era stata disposta la sospensione cautelare del beneficio abitativo, nonché la successiva comunicazione PEC di rigetto dell’istanza di riesame. Ha poi proposto motivi aggiunti contro un nuovo decreto rettorale dell’11 maggio 2026, adottato in sede di riesame, ritenuto non satisfattivo e innovativo rispetto agli aspetti contestati. Il testo non specifica i vizi di legittimità dedotti nel merito.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare riferita al ricorso introduttivo. Ha ritenuto che l’eventuale sospensione del provvedimento originario non avrebbe arrecato alcuna utilità al ricorrente, poiché tale provvedimento era stato sostituito dal nuovo decreto rettorale, avente carattere innovativo sui profili contestati e già impugnato con motivi aggiunti. Il nuovo provvedimento non poteva tuttavia essere esaminato nella camera di consiglio del 26 maggio 2026, poiché non era ancora decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 55, comma 5, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate per le peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 5, c.p.a.

    Il termine dilatorio per l’esame della domanda cautelare relativa al nuovo provvedimento non era ancora decorso; pertanto il TAR non ha potuto esaminare in quella camera di consiglio i motivi aggiunti.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata e respinta nella fase incidentale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    La norma è richiamata quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando il provvedimento originariamente impugnato è stato sostituito da un nuovo provvedimento non satisfattivo, avente carattere innovativo proprio sui profili contestati e autonomamente impugnato con motivi aggiunti, viene meno l’utilità concreta di una misura cautelare riferita al provvedimento originario.
  • Il giudice cautelare non può esaminare il nuovo provvedimento impugnato con motivi aggiunti se, alla data della camera di consiglio, non è ancora decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 55, comma 5, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareCarriera degli studenti
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

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