Sentenza n. 5206/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Decreto della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità GRFVG-DEC-2022-0029985-P del 14.12.2022 conosciuto il 19.12.2022 con l'avviso di pagamento notificato via pec alla Eurofarm S.p.A. il 19.12.2022 con il quale l'Ufficio ha approvato l'elenco delle ditte fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell'art. 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015; - dell'avviso di pagamento comunicato via pec alla Eurofarm S.p.A. con il quale la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha richiesto il pagamento di € 8.283,63 alla odierna ricorrente; Nonchè ancora: - del decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre 2022, con il quale è stato certificato lo sforamento del tetto di spesa per i dispositivi sanitari; - del decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, pubblicato in G.U.R.I. del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” (le “Linee Guida”); - di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o di natura istruttoria, anche non conosciuti ivi inclusi, ove occorrer possa, l'accordo, ai sensi dell'art. 9-ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2018-2018”, rep. Atti n. 181/CSR, adottato in data 7.11.2019 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l'intesa della Conferenza delle regioni e delle province autonome del 14.09.2022, nonché l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento regionale di inserimento dell'impresa nell'elenco dei fornitori soggetti al payback sui dispositivi medici e conseguente avviso di pagamento di € 8.283,63, nonché gli atti statali presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato il provvedimento regionale adottato ai sensi dell'art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, con cui è stato approvato l'elenco delle ditte fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano dello sforamento del tetto di spesa per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché il relativo avviso di pagamento e gli atti statali presupposti, inclusi il decreto ministeriale di certificazione dello sforamento e le linee guida ministeriali. I motivi dedotti riguardavano: violazione dei parametri costituzionali, dei principi CEDU e del diritto dell'Unione, con censure di disparità di trattamento e irragionevolezza; illegittimità e irragionevolezza dell'applicazione retroattiva del sistema di payback; lesione dell'affidamento, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta e violazione della direttiva 2014/24/UE; indeterminatezza o insufficienza dei criteri posti a base dei provvedimenti regionali, illegittima richiesta dell'IVA, difetto di istruttoria, illogicità manifesta e violazione degli artt. 6, 7 e 10 della l. 241/1990 per mancata partecipazione al procedimento.
La decisione
La ricorrente, con memoria del 19 febbraio 2026, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione. Il TAR, rilevato che il processo amministrativo è nella disponibilità della parte che lo ha introdotto e che il sindacato giurisdizionale può essere esercitato solo su iniziativa di chi assume di essere leso, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito le censure formulate. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse
La sopravvenuta dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione impedisce l'esame nel merito e comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento in relazione alla definizione del giudizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015
Costituisce la base normativa del regime di ripiano dello sforamento del tetto di spesa per i dispositivi medici, oggetto degli atti impugnati.
artt. 6, 7 e 10 l. 241/1990
Invocati dalla ricorrente per contestare la mancata partecipazione al procedimento; la relativa censura non è stata esaminata per la definizione in rito.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la sopravvenuta dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione di annullamento determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, quando interviene prima della definizione nel merito.
- Il principio della domanda e la disponibilità del processo impediscono al giudice amministrativo di decidere nel merito una controversia quando il soggetto che l'ha introdotta abbia dichiarato di non voler più ottenere la pronuncia richiesta.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse comporta una definizione in rito e rende superfluo l'esame dei motivi di illegittimità dedotti contro gli atti amministrativi impugnati.
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