Sentenza n. 423/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento per l’annullamento del provvedimento prot.n.M_D E25720REG2021 0142972 14-06-2021, notificato al ricorrente in data 15.06.2021, emesso dal Centro Nazionale amministrativo Esercito -Ufficio Trattamento Economico di Attività , con il quale veniva negata la corresponsione dell’indennità di trasferimento prevista dalla Legge n.86/2001, nonché di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, in particolare del M_D GMIL REG2021 0275677 10-06-2021del 10.06.2021 del Ministero della Difesa con il quale si dispone il diniego alla corresponsione dell’indennità di trasferimento al ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’indennità di trasferimento prevista dalla legge n. 86/2001 per il trasferimento d’autorità da Codroipo a Lecce
Esito
Favorevole al ricorrente (militare trasferito)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già Sergente in servizio permanente, aveva partecipato a un concorso per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale dell’Esercito, risultando vincitore e venendo successivamente trasferito d’autorità da Codroipo a Lecce. L’Amministrazione aveva negato l’indennità di trasferimento ritenendo che il concorso non fosse stato utilizzato dal ricorrente nell’ambito della riserva di posti prevista per i Marescialli e che il passaggio di grado avesse quindi determinato una novazione del rapporto di lavoro, configurando la sede di Lecce come prima assegnazione. Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 13 della legge n. 86/2001, dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2001, dell’art. 23 della legge n. 212/1983 e dell’art. 1365 c.c., nonché la violazione di pareri del Consiglio di Stato e di circolari ministeriali, oltre all’eccesso di potere. Ha sostenuto che il concorso fosse riservato esclusivamente a categorie di soggetti già appartenenti all’Esercito e che la presenza di ulteriori riserve interne, relative a specifiche categorie di militari, non escludesse la continuità del rapporto. Con un secondo motivo ha dedotto la violazione dei principi di uguaglianza e parità di trattamento, censurando il mutamento della precedente prassi amministrativa favorevole al riconoscimento del beneficio. È stata inoltre proposta domanda risarcitoria per il ritardo nel pagamento dell’indennità.
La decisione
Il TAR ha accolto il motivo principale e annullato i provvedimenti di diniego. Ha ritenuto che, per stabilire se il passaggio determini una prima assegnazione o un trasferimento con continuità del rapporto, occorra verificare se il concorso fosse riservato, in tutto o in parte, al personale militare in relazione ai requisiti di accesso e alle categorie ammesse a partecipare, non già in relazione alle ulteriori riserve di posti previste all’interno del concorso. Le cosiddette riserve interne, come quella a favore dei Marescialli o di particolari categorie di superstiti, costituiscono soltanto titoli di preferenza per la formazione della graduatoria e l’assegnazione dei posti e non trasformano una procedura interna in un concorso aperto ai civili. Poiché il ricorrente aveva già un rapporto di servizio permanente e il concorso era accessibile esclusivamente a personale militare, il passaggio al grado superiore non aveva comportato novazione del rapporto: il trasferimento a Lecce doveva quindi essere qualificato come trasferimento d’autorità, con diritto all’indennità. Il Ministero è stato condannato a corrispondere l’indennità per ventiquattro mesi, secondo le modalità dell’art. 1 della legge n. 86/2001, oltre agli interessi dalla presa di servizio nella nuova sede sino al pagamento. È stata esclusa la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta. La domanda di risarcimento del danno da ritardo è stata respinta: per un rapporto di lavoro in regime di diritto pubblico essa deve essere proposta ai sensi dell’art. 2043 c.c. e richiede la rigorosa prova delle concrete poste di danno, nel caso mancante. Gli interessi riconosciuti sull’indennità già compensano l’eventuale pregiudizio derivante dalla ritardata disponibilità della somma. Le spese sono state compensate in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso.
Norme richiamate
art. 1 l. 86/2001
a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del trenta per cento per i secondi dodici mesi
Prevede l’indennità di trasferimento per ventiquattro mesi, con la misura indicata dalla sentenza, oltre agli interessi dalla presa di servizio fino al pagamento.
art. 13 l. 86/2001
Richiamato quale fondamento normativo della spettanza dell’indennità di trasferimento al personale interessato.
art. 2-bis, comma 1, l. 241/1990
Il TAR esclude la sua applicabilità diretta al rapporto di lavoro in regime di diritto pubblico ai fini del risarcimento del danno da ritardo.
art. 2043 c.c.
Il danno da ritardo relativo a un rapporto di lavoro in regime di diritto pubblico deve essere domandato ai sensi dell’art. 2043 c.c. e richiede la prova rigorosa del danno-evento e delle concrete poste di danno.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Consente al giudice di motivare mediante richiamo a precedenti conformi, dei quali il Collegio condivide le rationes decidendi.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento dell’indennità di trasferimento conseguente a un passaggio di carriera, la distinzione tra prima assegnazione e trasferimento deve essere effettuata verificando se il vincitore avesse già un rapporto di servizio con l’amministrazione e se la procedura concorsuale fosse accessibile esclusivamente, o anche, al personale militare.
- Un concorso è riservato al personale militare quando i requisiti di accesso consentono la partecipazione soltanto a soggetti già appartenenti alle Forze armate; la presenza, all’interno di tale procedura, di ulteriori riserve di posti a favore di specifiche categorie di militari non esclude la continuità del rapporto di impiego.
- Le ulteriori riserve previste nell’ambito di un concorso già riservato al personale militare costituiscono titoli di preferenza per la formazione della graduatoria o l’assegnazione dei posti e non sono decisive per qualificare la sede successiva come prima assegnazione anziché trasferimento.
- Nel rapporto di lavoro pubblico in regime di diritto pubblico, la domanda di risarcimento del danno da ritardo non si fonda direttamente sull’art. 2-bis della legge n. 241/1990, ma sull’art. 2043 c.c.; il ricorrente deve provare rigorosamente le concrete poste di danno. Il pregiudizio derivante dalla ritardata disponibilità di una somma è già compensato dagli interessi moratori o corrispettivi riconosciuti sulla prestazione principale, salvo ulteriore specifica prova.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 621/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 622/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 623/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 624/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 625/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 626/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →