Sentenza n. 2087/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 74/2025 del Tribunale di Como - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Como - Sezione Lavoro n. 74/2025, relativa all'accredito della carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti creditori)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Como - Sezione Lavoro n. 74/2025, notificata al Ministero il 27 marzo 2025 e passata in giudicato. La sentenza aveva condannato il Ministero ad accreditare nel borsellino elettronico della carta del docente € 500,00 annui per ciascuna delle annualità riconosciute: complessivamente € 1.500,00 in favore della prima ricorrente per gli anni scolastici 2021/2022, 2023/2024 e 2024/2025, e € 1.500,00 in favore del secondo ricorrente per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. I ricorrenti hanno dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza dedurre né dimostrare l'avvenuto adempimento. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, previsto dall'art. 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, essendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza al Ministero. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza del Ministero a un giudicato del giudice ordinario, rilevando che la spettanza degli importi risultava adeguatamente documentata e che l'Amministrazione non aveva allegato l'adempimento. Il ricorso è stato quindi accolto. Il Ministero è stato ordinato di accreditare ai ricorrenti, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, gli importi dovuti, detratti eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero; il commissario dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni, senza compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 800,00 oltre IVA, CPA e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza al giudicato, ordinare l'esecuzione e nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il ricorso per l'esecuzione di una pronuncia nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile, nel caso concreto, dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'amministrazione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è procedibile nei confronti di una pubblica amministrazione quando, dopo la notificazione della pronuncia da eseguire, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
- In sede di ottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione soccombente di dare esecuzione entro un termine determinato al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, quando l'obbligo di pagamento o di accredito risulti documentalmente e l'amministrazione non dimostri di avere adempiuto.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione, per compiere gli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato.
- Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dirigente pubblico già istituzionalmente preposto alla gestione della spesa pubblica e rientrano nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto alcun compenso per l'attività di commissario ad acta.
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