Sentenza del 19/04/2021 n. 520 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIn riforma della decisione di primo grado, l'appello dell'Agenzia è stato accolto: il diniego al rimborso impugnato è stato dichiarato legittimo. L'appello incidentale della A.M. s.n.c. è stato respinto. La A.M. s.n.c. è stata condannata al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Rimborso dell'accisa sul gasolio per autotrazione utilizzato per l'attività di noleggio autobus con conducente (attività occasionale), per il periodo da II trim. 2012 a I trim. 2017; questioni sollevate: (i) applicabilità diretta dell'art. 7 della Direttiva 2003/96/CE (definizione di 'gasolio commerciale' e diritto al vantaggio fiscale anche per trasporto occasionale); (ii) legittimità e portata dell'art. 24-ter TUA (agevolazioni nazionali, procedura di compensazione e possibile silenzio-assenso); (iii) formazione del silenzio-assenso e nullità/inefficacia del diniego espresso del 13.12.2017; (iv) termini di decadenza/ prescrizione e poteri di accertamento dell'Agenzia (termine biennale per rimborso richieste tardive e termine quinquennale per accertamento).
Norme richiamate
Direttiva 2003/96/CE, art. 7
La Corte di Giustizia (causa C-513/18) ha interpretato l'art.7 nel senso che la nozione comunitaria di 'gasolio commerciale' può ricomprendere imprese di noleggio autobus con conducente (veicoli di categorie M2/M3), ma la direttiva lascia allo Stato membro una certa discrezionalità nel decidere l'ambito di applicazione delle aliquote ridotte, purché siano rispettati i livelli minimi di tassazione e il principio di parità di trattamento; quindi non impone automaticamente che lo Stato applichi l'agevolazione in modo identico per trasporto regolare e occasionale.
d.lgs. 30 aprile 1995, n. 504 (TUA), art. 24-ter
La norma nazionale prevede aliquote agevolate per il gasolio 'commerciale' ma esclude il noleggio con conducente occasionale; introduce inoltre una procedura che consente la compensazione del credito decorrenti 60 giorni dalla domanda (agevolazione alla compensazione), e lascia all'Agenzia poteri di accertamento entro i termini previsti (quali il quinquennio). La Corte territoriale d'appello ha ritenuto legittimo che lo Stato, nell'esercizio della discrezionalità, determini l'ambito applicativo dell'agevolazione purché non violi il principio di parità di trattamento.
legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 21-septies
Richiamata dalla ricorrente per censurare la legittimità dell'atto amministrativo; tuttavia la Corte ha ritenuto che, alla luce della disciplina speciale dell'art.24-ter TUA e della possibilità di esercizio dei poteri di autotutela entro i termini di legge, il diniego esplicito dell'Agenzia non fosse illegittimo per violazione di detta norma.
d.lgs. 30 aprile 1995, n. 504 (TUA), art. 14, comma 2
Rinvocato in tema di decadenza delle richieste di rimborso: le istanze relative ad un periodo troppo anteriore (qui dal II trim. 2012 al I trim. 2015) sono state ritenute tardive e dunque non rimborsabili.
d.lgs. 26 ottobre 1992, n. 546, art. 21, comma 2
Richiamata in riferimento al principio che, in mancanza di diversa previsione, il silenzio dell'amministrazione vale come rigetto; la Corte d'appello ha sottolineato che l'art.24-ter prevede comunque una procedura di compensazione e non l'automatico rimborso in denaro.
d.lgs. 26 ottobre 1995 (TUA), art. 15
Prevede il termine quinquennale per l'esercizio dei poteri di accertamento dell'amministrazione; la Corte ha confermato che l'Agenzia può esercitare tali poteri entro cinque anni anche se si è formato un meccanismo di compensazione dopo 60 giorni.
Sentenza Corte di Giustizia UE C-513/18 (30.1.2021)
Fornisce la pronuncia pregiudiziale decisiva: l'art.7 Direttiva 2003/96/CE può ricomprendere il noleggio con conducente (M2/M3), ma non impedisce allo Stato di limitare l'agevolazione a talune forme di trasporto purché garantita la parità di trattamento; tale interpretazione ha influito sulla legittimazione della normativa nazionale e sul rigetto del rimborso richiesto.
Massime di principio
- La Direttiva 2003/96/CE riconosce una definizione comunitaria di 'gasolio commerciale' ma concede agli Stati membri discrezionalità riguardo all'estensione pratica delle aliquote agevolate; la giurisprudenza UE (C-513/18) conferma che lo Stato può limitare l'agevolazione a precise forme di trasporto purché rispetti la parità di trattamento.
- Una direttiva non sempre produce un diritto diretto al rimborso amministrativo: occorre verificare quali disposizioni siano così chiare e incondizionate da essere direttamente efficaci; anche quando sia applicabile la nozione comunitaria, lo Stato mantiene margine di scelta sulle politiche di agevolazione.
- L'art.24-ter TUA instaura una procedura semplificata per il riconoscimento del credito mediante compensazione dopo 60 giorni dalla domanda, ma ciò non equivale necessariamente a un diritto automatico al rimborso in denaro e non impedisce l'esercizio, entro i termini di legge, dei poteri di accertamento dell'amministrazione (termine quinquennale).
- Il decorso dei termini per la presentazione delle domande di rimborso (o per l'esercizio dei poteri di accertamento) può determinare l'inammissibilità o la decadenza di parte delle pretese; è quindi essenziale verificare i termini di prescrizione/decadenza applicabili alla singola fattispecie (es. termine biennale per certe richieste di rimborso e quinquennio per accertamenti).
- La formazione del silenzio-assenso può avere effetti diversi a seconda della normativa speciale: prima di assumere che il mancato riscontro produca un diritto al rimborso in denaro, accertare se la norma nazionale prevede invece solo la possibilità di compensazione e se l'amministrazione ha successivamente esercitato il potere di autotutela entro i termini.
- In casi analoghi, il contribuente dovrebbe: (i) valutare la portata concreta della disciplina nazionale di recepimento rispetto alla direttiva e la giurisprudenza della Corte di Giustizia; (ii) controllare i termini per la domanda e i termini di accertamento; (iii) se fondato, proporre impugnazione e, se necessario, chiedere rinvio pregiudiziale alla Corte UE per interpretazione della direttiva.
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