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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19453/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la misura cautelare: al ricorrente era contestata la partecipazione a un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990 e circostanza aggravante ex art. 416-bis.1). Lombardo contestava la carenza di gravi indizi, ritenendo che le captazioni e le prove fossero insufficienti (conversazioni limitate a pochi giorni, senza sequestri diretti a suo carico; una captazione relativa all'acquisto di un immobile e non di un terreno agricolo), contestava la configurabilità dell'aggravante art. 416-bis.1 e la sussistenza delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.), anche in considerazione del decorso del tempo e dei suoi precedenti non recenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per carenze di interesse su parte delle censure. Ha ritenuto che il tribunale del riesame avesse motivato adeguatamente la sussistenza di gravi indizi in ordine all'esistenza di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, valorizzando conversazioni intercettate integrate da servizi di osservazione, sequestri e altri riscontri. Ha inoltre escluso l'ammissione della disputa fattuale nel giudizio di legittimità e ha ritenuto irrilevante, ai fini della legittimità della misura, la contestazione della circostanza aggravante quando l'eventuale esclusione non inciderebbe sulla misura; ha altresì confermato che per i reati di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 opera la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275, comma 3 c.p.p.), non superata dal ricorrente. Decisione finale: ricorso inammissibile; condanna del ricorrente alle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (art. 74)

    Reato-assunto principale: traffico/coltivazione/distribuzione di stupefacenti. Sui reati previsti da questa norma opera la presunzione relativa di esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p., che rende più agevole la conferma della custodia cautelare salvo prova contraria.

  • Codice penale (art. 416-bis.1)

    Circostanza aggravante contestata; la Corte ha ritenuto che la discussione circa la sua configurabilità fosse priva di interesse rispetto alla legittimità della misura quando l'eventuale esclusione non incide sulla misura cautelare stessa.

  • Codice di procedura penale (art. 274)

    Stabilisce i presupposti delle esigenze cautelari (attualità e concretezza). La Corte ha ricordato che tali requisiti devono essere valutati ma, quando opera la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, il semplice decorso del tempo non è sufficiente a superarla.

  • Codice di procedura penale (art. 275, comma 3)

    Presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere per i reati indicati, tra cui quelli di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990; la presunzione prevale sulla regola generale di cui all'art. 274 e non è scalfibile dal mero decorso del tempo.

  • Legge n. 47 del 2015

    Modifica dell'art. 274 c.p.p.; la Corte richiama la novazione normativa nel considerare i requisiti richiesti per le esigenze cautelari (attualità e concretezza).

  • Codice di procedura penale (art. 292, comma 2, lett. c)

    art. 292, comma 2, lett. c

    Prevede l'obbligo di tenere conto del tempo trascorso dalla commissione del reato; la Corte ha precisato che per i reati coperti dalla presunzione di cui all'art. 275, comma 3, non è necessaria una motivazione specifica sul 'tempus commissi delicti' per giustificare la misura.

  • Codice di procedura penale (art. 606, comma 1, lettere b) ed e))

    art. 606, comma 1, lett. b) ed e)

    Richiamate come base formale per le censure di cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione). La Corte ricorda i limiti del sindacato in sede di legittimità rispetto a censure di fatto.

  • Codice di procedura penale (art. 616)

    Prevede l'onere delle spese per il ricorrente in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte.

  • Disposizioni di attuazione codice di procedura penale (art. 173 disp. att.)

    Norma richiamata ai fini del riassunto dei motivi di ricorso; utilizzata per l'esposizione sintetica delle doglianze.

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari per reati di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275, comma 3 c.p.p.), che rende necessario per la difesa produrre elementi specifici e rilevanti per superarla; il mero decorso del tempo raramente basta.
  • La Corte di Cassazione, nel giudizio sulle misure cautelari, non riesamina liberamente la valutazione fattuale del tribunale di merito: sono ammessi i ricorsi che denuncino violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione, non una diversa valutazione degli elementi di fatto.
  • Quando la decisione di merito si basa su un quadro indiziario plurimo e coerente (intercettazioni, osservazioni, sequestri, riscontri tra loro), quel complesso probatorio può essere considerato idoneo a sostenere la sussistenza dei gravi indizi di reato per il disposto cautelare.
  • Contestare la sussistenza di una circostanza aggravante è privo di interesse ai fini della censura della misura cautelare se l'esito della questione non incide sulla legittimità o sulla misura stessa.
  • Per impugnare con successo una misura cautelare in Cassazione, la difesa deve indicare punti di diritto o vizi logici manifesti nella motivazione e, se intende superare la presunzione di esigenze cautelari, produrre prove concrete e specifiche che ne dimostrino l'assenza.

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