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Sentenza

Sentenza n. 2625/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza n. 2582/2023 emessa in data 12 luglio 2023 dal Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202504940

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per quattro anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha prestato servizio come docente a tempo determinato negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Con sentenza del Tribunale di Milano è stato accertato il suo diritto a beneficiare di euro 500 per ciascun anno scolastico, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, ed è stato condannato il Ministero a dare esecuzione a tale riconoscimento. Poiché il Ministero non ha spontaneamente adempiuto, la docente ha proposto giudizio di ottemperanza. Il Ministero si è costituito senza contestare l'inadempimento, il passaggio in giudicato della sentenza o la sua notificazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'Amministrazione non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, ormai passata in giudicato e notificata al Ministero. Ha ritenuto così integrate le condizioni previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997. Ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, precisando che il commissario assumerà le funzioni solo su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e dovrà adempiere entro i successivi sessanta giorni, determinando l'importo dovuto e adottando gli atti necessari, direttamente o tramite funzionario delegato. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 800 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico annuale, pari a euro 500, da attribuire mediante la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    La disposizione è richiamata quale ulteriore presupposto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione di una pronuncia del giudice ordinario, una volta decorso il termine previsto e verificata la notificazione della sentenza all'amministrazione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è fondato quando l'amministrazione non esegue una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e notificata all'amministrazione, purché siano soddisfatte le condizioni previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dalla disciplina speciale applicabile all'esecuzione contro le pubbliche amministrazioni.
  • In presenza di un inadempimento non contestato dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione integrale della pronuncia entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere incaricato di determinare definitivamente quanto ancora dovuto e di adottare tutti gli atti necessari all'esecuzione, direttamente o tramite un funzionario delegato sotto la propria responsabilità.
  • Quando l'attività demandata al commissario ad acta rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso per l'esecuzione dell'incarico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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