Sentenza n. 1212/2026 - Catania, Sezione 3
per l'annullamento della determinazione prot. n.-OMISSIS-, notificata al ricorrente in data 17/12/2024, con la quale il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha irrogato la sanzione disciplinare della sospensione dall’impiego, nonché della relazione finale - non presente agli atti del fascicolo - e della relazione riepilogativa, nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenziali antecedenti e successivi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione disciplinare della sospensione dall'impiego per due mesi, unitamente agli atti dell'inchiesta disciplinare e alla relazione finale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione disciplinare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare irrogata dall'Amministrazione in relazione a un accesso abusivo alla banca dati SDI, effettuato sul proprio nominativo per finalità estranee al servizio. Il procedimento disciplinare traeva origine da una sentenza penale divenuta definitiva, con la quale il militare era stato condannato per accesso abusivo a un sistema informatico e assolto dall'accusa di rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio. I primi motivi hanno dedotto l'improcedibilità o illegittimità dell'azione disciplinare, la violazione dell'autonomia tra procedimento penale e disciplinare, l'utilizzazione di fatti non corrispondenti a quelli oggetto della condanna, la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, l'inutilizzabilità della sentenza penale di secondo grado, la violazione del diritto di difesa e l'indeterminatezza dell'incolpazione. Il ricorrente ha inoltre contestato la sproporzione della sospensione rispetto all'unico fatto oggetto di condanna, la disparità di trattamento rispetto ad altri militari, l'omessa valorizzazione della documentazione caratteristica e del rendimento professionale, nonché la violazione dell'art. 1392 del Codice dell'ordinamento militare e della Guida tecnica sulle procedure disciplinari. Sono stati dedotti anche l'omessa motivazione, il difetto di istruttoria, la violazione del diritto di accesso, l'irregolarità della relazione finale dell'Ufficiale inquirente e il rigetto della richiesta di acquisire le visite quadrimestrali del Comandante di Compagnia. Con i motivi aggiunti, proposti dopo l'ostensione della relazione finale, il ricorrente ha contestato l'imparzialità dell'Ufficiale inquirente e ha riproposto le censure già formulate.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha ritenuto che la contestazione disciplinare riguardasse esclusivamente l'accesso abusivo al sistema SDI sul nominativo del ricorrente, fatto distinto da quelli relativi alla rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio per i quali era intervenuta l'assoluzione. Tale condotta era stata accertata con sentenza penale definitiva, era già emersa nell'istruttoria dibattimentale e rientrava nella contestazione penale, sicché non poteva considerarsi un fatto nuovo emerso soltanto con la sentenza. Quanto agli accessi su nominativi di terzi, il giudice ha rilevato che l'assoluzione era dipesa dall'inutilizzabilità delle intercettazioni e non dall'esclusione della materialità storica delle condotte; il relativo contesto fattuale poteva quindi essere valutato autonomamente sul piano disciplinare, pur restando la sanzione fondata sul fatto definitivamente accertato. Il TAR ha poi affermato che la gravità della violazione e la graduazione della sanzione rientrano nell'ampia discrezionalità dell'Amministrazione e sono sindacabili solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o abnormità. L'accesso personale a una banca dati riservata da parte di un appartenente alle Forze dell'Ordine è stato ritenuto intrinsecamente grave e lesivo del rapporto fiduciario e del prestigio dell'Istituzione. La sospensione di due mesi, prossima al minimo edittale, è stata considerata proporzionata, anche alla luce dell'intenzionalità della condotta, della carriera e dei precedenti disciplinari del ricorrente. Il rendimento eccellente non è stato ritenuto idoneo ad attenuare un illecito di tale gravità. Le censure procedurali sono state respinte perché l'accesso agli atti era stato consentito e la mancata disponibilità iniziale della relazione finale dipendeva da un mero errore tecnico di caricamento, successivamente sanato senza concreta lesione del diritto di difesa. La relazione finale è stata qualificata come atto endoprocedimentale non necessariamente ostensibile durante la fase istruttoria; in ogni caso, la sua successiva ostensione aveva consentito la proposizione di motivi aggiunti. Il TAR ha inoltre ritenuto che l'Ufficiale inquirente si fosse limitato a ricostruire l'istruttoria e a esaminare le difese, senza formulare proposte sanzionatorie o giudizi personali, e ha giudicato non necessario il supplemento istruttorio sulle visite quadrimestrali, essendo già delineato il quadro probatorio e accertata la responsabilità penale. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.500 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 615-ter c.p.
La condanna penale per accesso abusivo a un sistema informatico ha costituito il presupposto fattuale definitivamente accertato sul quale l'Amministrazione ha legittimamente fondato l'azione disciplinare.
art. 1355 d.lgs. 66/2010
La graduazione della sanzione disciplinare deve tenere conto, tra gli altri elementi, della gravità del fatto, dell'intenzionalità della condotta e della carriera del dipendente; la sospensione applicata è stata ritenuta coerente con tali criteri.
art. 1392 d.lgs. 66/2010
La disciplina del procedimento disciplinare militare è stata ritenuta rispettata dall'Amministrazione.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione del provvedimento disciplinare non è risultata viziata, poiché la relazione finale e gli altri atti richiamati consentivano di ricostruire adeguatamente l'iter istruttorio e le ragioni della sanzione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è stata richiamata per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
Massime di principio
- L'Amministrazione può esercitare autonomamente il potere disciplinare sulla base di un fatto accertato con sentenza penale definitiva, purché la contestazione disciplinare corrisponda al fatto oggetto dell'accertamento penale e non a fatti dai quali il dipendente sia stato assolto.
- Un fatto non può considerarsi nuovo o emerso a sorpresa nella sentenza penale quando era già compreso nella contestazione, era stato oggetto di istruttoria dibattimentale e il dipendente aveva avuto la possibilità di difendersi al riguardo.
- L'assoluzione penale determinata dall'inutilizzabilità di una prova non esclude necessariamente la rilevanza disciplinare del contesto fattuale emerso aliunde; l'Amministrazione può valutarlo autonomamente sul piano disciplinare, fermo restando che la sanzione deve essere ancorata a fatti adeguatamente accertati e contestati.
- La valutazione della gravità dell'illecito e la graduazione della sanzione disciplinare rientrano nella discrezionalità dell'Amministrazione e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza o abnormità.
- L'accesso per fini personali a una banca dati riservata da parte di un appartenente alle Forze dell'Ordine costituisce una condotta intrinsecamente grave, idonea a ledere il rapporto fiduciario con l'Amministrazione e il prestigio dell'Istituzione.
- La disponibilità tardiva di un atto endoprocedimentale, dovuta a un mero errore tecnico e successivamente sanata in tempo utile per consentire la difesa, non determina illegittimità quando non abbia prodotto una concreta lesione del diritto di partecipazione e difesa.
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