Sentenza n. 8238/2026 - Roma, Sezione 5B
PER L'ACCERTAMENTO ex artt. 31 e 117 C.P.A. dell'illegittimità del silenzio/inerzia del Ministero dell'Istruzione, nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito all'estero e, segnatamente, in Spagna, avviato con istanza presentata dal ricorrente (domanda n. 45375 del 26.06.2025 cfr. all.1) e non conclusi entro il termine fissato in 120 giorni PER LA DICHIARAZIONE ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a., ricorrendone i presupposti, del diritto di parte ricorrente ad ottenere l’accoglimento della predetta istanza in ragione della sussistenza, in capo alla parte interessata, del requisito dell'abilitazione all'insegnamento (o dell’avvenuto riconoscimento, qualora l’abilitazione all’insegnamento sia stata conseguita all’estero) in assenza della quale non è consentito nel nostro ordinamento l'acquisto del titolo di specializzazione per l'insegnamento nel sostegno
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna, presentata il 26 giugno 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto azione ex artt. 31 e 117 c.p.a. lamentando che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non avesse concluso il procedimento relativo alla domanda di riconoscimento del titolo abilitante all’insegnamento conseguito in Spagna, Stato membro dell’Unione europea. Ha dedotto la violazione dell’obbligo di provvedere e la scadenza del termine procedimentale, individuato nel combinato disposto dell’art. 2 l. n. 241/1990 e dell’art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007, pari complessivamente a un massimo di 120 giorni qualora fossero richieste integrazioni documentali. È stata inoltre formulata la domanda di dichiarazione del diritto all’accoglimento dell’istanza, in ragione della sussistenza del requisito dell’abilitazione all’insegnamento, necessario per l’acquisto del titolo di specializzazione sul sostegno. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso quanto all’accertamento del silenzio-inadempimento. Ha ritenuto che l’autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro sia il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 206/2007, come denominato dopo il riordino ministeriale. Ha affermato che, ai fini della sussistenza dell’obbligo di provvedere, sono sufficienti la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine senza l’adozione di un provvedimento espresso. Nel caso concreto, la domanda era stata presentata il 26 giugno 2025 e, alla data del ricorso, il Ministero non aveva adottato alcun provvedimento finale. Il termine previsto dall’art. 16 d.lgs. n. 206/2007 è di trenta giorni per la verifica della completezza documentale e di tre mesi per il provvedimento sul riconoscimento, con un termine massimo complessivo di quattro mesi in caso di richiesta di integrazioni. Il TAR ha quindi ordinato al Ministero di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile della struttura ministeriale competente, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 90 giorni. La domanda diretta a ottenere dal giudice l’accoglimento dell’istanza non è stata accolta nel senso di una sostituzione dell’amministrazione nella valutazione sostanziale, poiché il dispositivo si limita a imporre la conclusione espressa del procedimento. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Prevedono l’azione avverso il silenzio-inadempimento e consentono al giudice di ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine, nominando eventualmente un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
art. 2 l. n. 241/1990
Impone all’amministrazione l’obbligo generale di concludere il procedimento mediante provvedimento espresso entro il termine previsto.
art. 5 d.lgs. n. 206/2007
Individua l’autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea nel Ministero competente per l’istruzione.
art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
Il termine iniziale per verificare la completezza della documentazione è di trenta giorni; l’autorità può richiedere le integrazioni necessarie.
art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato.
Il provvedimento sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche il termine per la verifica e le eventuali integrazioni, il termine massimo complessivo è di quattro mesi.
art. 6 d.l. n. 173/2022, convertito in l. n. 604/2022
Ha determinato la denominazione del Ministero competente quale Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Massime di principio
- Nell’azione avverso il silenzio-inadempimento, la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza l’adozione di un provvedimento espresso sono condizioni sufficienti per accertare l’obbligo dell’amministrazione di provvedere.
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali di docenti conseguite in altro Stato membro dell’Unione europea, l’autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; il termine massimo complessivo può quindi arrivare a quattro mesi in caso di richiesta di integrazioni.
- L’accertamento del silenzio-inadempimento comporta, di regola, l’ordine giudiziale di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso, senza sostituire l’amministrazione nella valutazione sostanziale spettantele, salvo i presupposti previsti dall’art. 31, comma 3, c.p.a.
- Quando l’amministrazione non provvede entro il termine assegnato dal giudice, può essere nominato un commissario ad acta, al quale può essere assegnato un ulteriore termine per adottare il provvedimento in luogo dell’amministrazione inerte.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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