Cassazione Penale, Ordinanza n. 03505/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell'imputato per un furto aggravato. Nel ricorso per cassazione, proposto a mezzo del difensore, sono stati dedotti due motivi: primo, violazione di legge e vizio di motivazione sull'individuazione dell'imputato quale autore del reato, sostenendosi in sostanza una diversa lettura del compendio probatorio; secondo, violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la prima censura sollecitasse una non consentita rivalutazione del merito e delle risultanze probatorie, estranea al giudizio di legittimità, e che la seconda censura fosse infondata/inammissibile perché la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede cumulativamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento, requisiti che il giudice di merito aveva escluso con motivazione ritenuta corretta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 624 e 625 n. 7 c.p.
integrano il titolo di reato per cui era stata pronunciata la condanna, ossia furto aggravato.
art. 606, lett. e), c.p.p.
il sindacato di legittimità sulla motivazione non consente una rilettura del fatto o una diversa valutazione delle prove.
art. 131-bis c.p.
la non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede congiuntamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento.
art. 133, primo comma, c.p.
è il parametro indicato per valutare modalità della condotta, esiguità del danno e del pericolo ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p.
Corte Cost. sent. n. 186/2000
richiamata per la condanna del ricorrente alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità è preclusa una rilettura del materiale probatorio e una diversa valutazione dei fatti rispetto a quella compiuta dai giudici di merito; il vizio di motivazione non può essere trasformato in una richiesta di rivalutazione del merito.
- La censura sulla responsabilità dell'imputato è inammissibile quando non si confronta in modo specifico con il percorso argomentativo della sentenza impugnata e si limita a proporre una lettura alternativa delle prove.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede la compresenza di due condizioni cumulative: particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p. il giudice deve valorizzare gli indici della modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo, secondo i criteri dell'art. 133, comma 1, c.p., per verificare se l'offesa sia davvero di particolare tenuità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono ex lege la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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