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Sentenza

Sentenza n. 1940/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza n. 24/2025 emessa in data 21 gennaio 2025 dal Tribunale di Pavia.

Giustizia amministrativa202504500

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza n. 24/2025 del Tribunale di Pavia, che aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e disposto il pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il docente, che aveva prestato servizio con contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Pavia n. 24/2025. Tale pronuncia aveva riconosciuto il suo diritto al beneficio economico di 500 euro per ciascun anno scolastico mediante assegnazione della carta elettronica prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, condannando inoltre il Ministero alla rifusione delle spese processuali. Poiché il Ministero non aveva spontaneamente adempiuto, il ricorrente e il difensore antistatario hanno dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione. Il Ministero si è costituito senza contestare né il mancato adempimento, né il passaggio in giudicato e la notificazione della sentenza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del Tribunale di Pavia era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed era stata notificata al Ministero il 22 gennaio 2025. Poiché l'Amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia, risultavano integrati i presupposti dell'azione di ottemperanza previsti dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Il Ministero è stato condannato a dare piena esecuzione alla sentenza, compresa la parte relativa alle spese legali, entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, da attivarsi su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e tenuto a provvedere nei successivi sessanta giorni. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario; il TAR ne ha ritenuto integrati i presupposti in presenza dell'inadempimento ministeriale.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    Richiamato quale ulteriore presupposto applicabile all'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, unitamente alla definitività e alla notificazione della sentenza.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, riconosciuto al docente dalla sentenza del giudice ordinario oggetto di ottemperanza.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza nei confronti di un'amministrazione è fondata quando il provvedimento del giudice ordinario sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione e non sia stato spontaneamente eseguito.
  • In sede di ottemperanza, l'amministrazione può essere condannata a dare piena esecuzione a tutti i capi della pronuncia del giudice ordinario, comprese le statuizioni sulle spese legali.
  • Il giudice amministrativo può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, prevedendone l'intervento su istanza del creditore dopo l'inutile decorso del termine assegnato.
  • Quando l'attività commissariale rientra nei compiti istituzionali del funzionario nominato, non è dovuto uno specifico compenso per l'incarico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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