Cassazione Civile, Ordinanza n. 38681/2021 del 06/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da una società concessionaria del trasporto pubblico locale, urbana ed extraurbana, per ottenere dalla Regione il pagamento dei saldi dei contributi previsti dalla normativa regionale per le annualità 2004-2007. In appello la domanda era stata respinta perché la Corte territoriale aveva ritenuto non provata, da parte della società, la percorrenza chilometrica annuale posta a base della pretesa, escludendo rilievo alla documentazione prodotta, alle dichiarazioni giurate del legale rappresentante e alle attestazioni comunali. La ricorrente ha proposto tre motivi: con i primi due ha denunciato violazione del principio di non contestazione e motivazione apparente, sostenendo che la Regione non avesse contestato il fatto storico delle percorrenze, ma solo il quantum ammissibile al contributo; con il terzo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, cioè l’esito della consulenza tecnica d’ufficio di primo grado e le osservazioni del consulente di parte della Regione, che avrebbero confermato le percorrenze effettivamente svolte o comunque inciso sulla valutazione probatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, ritenendo che la valutazione dell’esistenza e dell’ampiezza della contestazione rientri nel giudizio di fatto riservato al giudice di merito e che la motivazione della sentenza impugnata non fosse apparente. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che la Corte di appello non poteva ignorare l’esistenza della CTU svolta in primo grado e il comportamento processuale della controparte, anche tramite il proprio consulente di parte, dovendo esaminarne la possibile decisività ai fini della prova della pretesa creditoria. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di appello dell’Aquila, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La mancata contestazione specifica di fatti allegati può determinare relevatio dall’onere probatorio, ma l’esistenza e il valore della non contestazione sono apprezzamenti rimessi al giudice di merito.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La censura di motivazione apparente è infondata quando la decisione impugnata contiene una motivazione intellegibile e logicamente articolata.
artt. 167, 83 e 345 c.p.c.
Sono richiamati dalla ricorrente per denunciare la violazione del principio di non contestazione e l’omessa valutazione di documenti e difese; la Corte non accoglie tali censure nei primi due motivi.
artt. 49 e 56 della legge regionale cit.
Costituiscono la base normativa della domanda di pagamento dei saldi dei contributi del trasporto pubblico locale.
Massime di principio
- Nel giudizio civile, la valutazione circa la sussistenza di una contestazione o di una non contestazione dei fatti allegati dalla controparte è rimessa al giudice di merito e non è liberamente riesaminabile in cassazione, salvo vizi motivazionali dedotti nei limiti consentiti.
- Il giudice di merito può selezionare le risultanze istruttorie da porre a fondamento della decisione, ma non può omettere del tutto l’esame di un fatto storico processuale decisivo, quale l’esistenza e l’esito di una consulenza tecnica d’ufficio ritualmente svolta e discussa tra le parti.
- L’omesso esame della CTU o di un comportamento processuale della controparte che abbia potenziale incidenza decisiva sulla prova del fatto costitutivo della domanda integra un vizio deducibile in cassazione quando quel fatto risulti dagli atti ed sia stato oggetto di discussione tra le parti.
- La non contestazione non opera automaticamente in presenza di una mera contestazione del quantum: occorre verificare, secondo il contenuto concreto degli atti difensivi, se sia stato contestato il fatto storico costitutivo o soltanto la sua quantificazione.
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