Cassazione Civile, Sentenza n. 22008/2020 del 13/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La società contestava il rifiuto/silenzio sull'istanza di rimborso IRAP per euro 224.930,00 (anno 2008), ritenendo di poter applicare la deduzione forfettaria per dipendente prevista dall'art. 1, comma 266, legge 27/12/2006, n. 296 (che modifica l'art. 11, comma 1, lett. a), n. 2, del d.lgs. n. 446/1997). L'Amministrazione e la CTR hanno escluso la deduzione invocando le cause di esclusione previste dalla norma per imprese che operano in regime di concessione e a tariffa nei settori dei trasporti. La questione centrale è la qualificazione del rapporto contrattuale tra la società e le amministrazioni locali (concessione/concessione traslativa/affidamento in appalto) e l'eventuale sussistenza di "tariffa" intesa come tariffa remuneratoria che comporti l'esclusione dall'agevolazione. Inoltre la ricorrente ha lamentato che la CTR non ha esaminato adeguatamente i contratti di servizio e le censure di appello, limitandosi a condividere acriticamente la motivazione di primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo relativo all'omesso esame di fatti e censure decisive e alla carenza di motivazione da parte della CTR (violazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546/1992 e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.). Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame, demandando anche alla CTR di decidere sulle spese del giudizio di legittimità. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 266
Introduce la deduzione forfettaria per ciascun lavoratore a tempo indeterminato nella determinazione della base imponibile IRAP per i soggetti indicati; la ricorrente invoca tale deduzione
d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 1, lett. a), n. 2
Norma originaria modificata dalla legge 296/2006 che ammette la deduzione forfettaria ecc., ma prevede esenzioni/ esclusioni per imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori indicati; la corretta qualificazione del rapporto contrattuale è determinante per l'applicabilità dell'esclusione
d.lgs. 2 settembre 1997, n. 422, artt. 6, 7, 18, 19
Richiamati dalla ricorrente come parametri per qualificare i rapporti contrattuali (concessione, appalto, tariffa), posti a confronto con l'interpretazione data dalla CTR
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53
Stabilisce l'onere di specificità dell'appello nel processo tributario; la Corte ha ritenuto che la ricorrente abbia assolto l'onere riproducendo nel ricorso di cassazione i punti dell'appello e gli atti di primo grado
codice di procedura civile, art. 360, primo comma, nn. 3,4,5
Norme invocate per denunciare violazione di legge, motivazione insufficiente o omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha ritenuto fondato il vizio relativo all'omesso esame e alla motivazione apparente
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario l'appello deve essere specifico: se il contribuente ripropone le ragioni di merito e le censure già svolte in primo grado (con documenti e riferimenti), ciò può soddisfare l'onere di specificità ai sensi dell'art. 53 d.lgs. 546/1992.
- La CTR non può limitarsi a condividere acriticamente la motivazione di primo grado: il mancato esame delle censure di appello o dei documenti decisivi (es. contratti) configura omesso esame di fatto decisivo e motivazione meramente apparente, causa di cassazione.
- Quando l'applicabilità di un'agevolazione fiscale dipende dalla qualificazione giuridica di un rapporto contrattuale (concessione vs appalto, tariffa remuneratoria), il giudice deve esaminare i contratti e le modalità di remunerazione per determinare se ricorre una causa di esclusione prevista dalla norma.
- Le interpretazioni amministrative successive non dispensano il giudice dall'interpretare la norma e verificare i fatti: chiarimenti di prassi o comunicazioni a organi comunitari non sostituiscono l'analisi documentale richiesta al giudice.
- In caso di carenza motivazionale o omesso esame il rimedio corretto è la cassazione con rinvio per nuovo esame alla commissione di merito che dovrà valutare nel merito le questioni non esaminate, compresa la natura del rapporto contrattuale e la sussistenza di eventuali cause di esclusione dall'agevolazione.
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