Cassazione Civile, Ordinanza n. 06020/2024 del 06/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
La controversia
Un cittadino straniero aveva proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale che aveva convalidato il suo trattenimento in un Centro di permanenza per i rimpatri, disposto dal Questore a seguito della presentazione di domanda di protezione internazionale, su base di un precedente decreto di espulsione prefettizio. Il ricorrente sosteneva che il decreto di espulsione presupposto fosse manifestamente illegittimo, perché fondato sull'erronea contestazione di ingresso in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera. In particolare deduceva che, essendo stato identificato e foto-segnalato all'approdo in hotspot a seguito di un soccorso in mare, non poteva dirsi che avesse eluso del tutto i controlli di frontiera; richiamava a sostegno la giurisprudenza di legittimità che esclude la ricorrenza della fattispecie espulsiva quando un controllo di frontiera vi sia stato comunque. Il Tribunale, invece, aveva ritenuto di poter verificare solo la regolarità formale del trattenimento e l'esistenza formale dell'atto presupposto, escludendo l'illegittimità manifesta del decreto di espulsione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il motivo sulla manifesta illegittimità del decreto di espulsione posto a base del trattenimento. Ha affermato che il sindacato sulla convalida del trattenimento dello straniero deve estendersi anche alla verifica della manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo presupposto, poiché esso costituisce il necessario antecedente della privazione della libertà personale. Nel caso concreto, la fattispecie posta a base dell'espulsione era insussistente, poiché lo straniero era stato identificato e foto-segnalato dopo il soccorso in mare, quindi non si era sottratto ai controlli di frontiera. Di conseguenza, il provvedimento impugnato è stato cassato senza rinvio, essendo già decorso il termine perentorio per la convalida. Quanto alle spese, non è stata operata regolazione nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con rinvio alla liquidazione da parte del tribunale competente secondo il regime del patrocinio.
Norme richiamate
art. 6, D.Lgs. 142/2015
convalidato, ai sensi dell’art. 6, D. Lgs. 142/2015, il trattenimento
norma richiamata come base della convalida del trattenimento del richiedente protezione internazionale.
art. 10 e 13, D.Lgs. 286/1998
violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c., in relazione agli artt. 10 e 13, D.Lgs. 286/98
sono le disposizioni poste a fondamento del provvedimento espulsivo contestato; la Corte ne valuta la corretta applicazione verificando la sussistenza della fattispecie di ingresso irregolare senza controllo di frontiera.
art. 13, comma 4-bis, D.Lgs. 286/1998
il sindacato giurisdizionale ... non deve essere limitato ... indicate nell'art. 13, comma 4 bis
il controllo del giudice sulla convalida non si arresta ai soli presupposti formali della misura, ma si estende alla manifesta illegittimità dell'espulsione presupposta.
art. 14, primo comma, D.Lgs. 286/1998
... e 14, primo comma, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
è richiamato tra le norme che delimitano le condizioni giustificative del trattenimento, ma la Corte precisa che il controllo deve andare oltre il dato formale.
art. 14 D.Lgs. 286/1998
interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 in relazione all'art. 5 par. 1 della CEDU
deve essere interpretato in modo da consentire al giudice di rilevare incidentalmente la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo, anche in relazione alla legittimità della privazione della libertà personale.
art. 5, par. 1, CEDU
art. 5 par. 1 della CEDU (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia regolare)
la detenzione a fini di espulsione è compatibile con la Convenzione solo se la procedura è regolare, perciò il giudice deve verificare la legalità sostanziale del presupposto espulsivo.
art. 10-ter D.Lgs. 286/1998
introdotto provvisoriamente nello Stato dagli stessi soccorritori in mare, ai fini del primo soccorso, ex art.10 ter d.lgs. n. 286/1998
il soccorso in mare e l'introduzione provvisoria per primo soccorso non equivalgono a un ingresso clandestino sottratto ai controlli di frontiera.
art. 82 d.P.R. n. 115/2002
il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato vittoriosa contro un'Amministrazione statale, la liquidazione del compenso al difensore segue la disciplina del patrocinio.
art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115/2002
ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R.
nel giudizio di cassazione, la liquidazione compete al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, in caso di cassazione senza rinvio.
art. 133 d.P.R. n. 115/2002
l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato
la norma non si applica nel senso di porre le spese a carico dello Stato quando soccombente è un'Amministrazione statale.
Massime di principio
- Nel giudizio di convalida del trattenimento dello straniero, il controllo del giudice non è limitato alla mera regolarità formale del provvedimento restrittivo, ma si estende alla verifica della manifesta illegittimità del decreto di espulsione che ne costituisce il necessario presupposto.
- Quando il decreto di espulsione è fondato sull'ingresso clandestino sottraendosi ai controlli di frontiera, la fattispecie va scrutinata in concreto: se il soggetto è stato invece identificato e foto-segnalato nell'ambito di un controllo effettuato all'arrivo, la causa espulsiva risulta insussistente.
- Il soccorso marittimo seguito da identificazione e fotosegnalazione non è, di per sé, incompatibile con il controllo di frontiera; pertanto non può automaticamente integrare l'ipotesi di ingresso sottratto ai controlli di frontiera.
- In materia di privazione della libertà personale a fini di espulsione, l'interpretazione delle norme interne deve essere coerente con l'art. 5, par. 1, CEDU, che richiede una procedura regolare e legittima.
- Se il termine perentorio per la convalida del trattenimento è già decorso, l'illegittimità del provvedimento comporta la cassazione senza rinvio.
- Nel regime del patrocinio a spese dello Stato, se la parte ammessa è vittoriosa contro un'Amministrazione statale, le spese e il compenso del difensore vanno liquidati secondo la disciplina speciale del d.P.R. n. 115/2002, senza porre una condanna alle spese in favore dello Stato contro l'Amministrazione soccombente.
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