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Ordinanza

Ordinanza n. 357/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento a) della deliberazione dell'ARERA del 15.6.2021 n. 246/2021/S/EEL, avente a oggetto “Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la realizzazione di strategie di programmazione non diligenti nell'ambito del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica”, notificata a VEOS con P.E.C. il 17.06.2021; b) della determinazione dell'ARERA dell'8.11.2017 n. DSAI/68/2017/EEL, avente a oggetto “avvio di procedimento sanzionatorio nei confronti di un utente titolare di unità di produzione non abilitate per strategie di programmazione non diligenti nell'ambito del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica”; c) della nota dell'ARERA (prot. Autorità 12229) del 16.3.2021, con cui il responsabile del procedimento ha comunicato a VEOS S.p.A. le risultanze istruttorie del procedimento sanzionatorio; d) di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202101270

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione ARERA recante irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per strategie di programmazione non diligenti nell'ambito del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica, nonché gli atti presupposti del procedimento sanzionatorio

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la deliberazione sanzionatoria dell'ARERA del 15 giugno 2021 e gli atti presupposti, tra cui l'avvio del procedimento sanzionatorio e la comunicazione delle risultanze istruttorie. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, limitandosi a rilevare la necessità di verificare l'attuale permanenza dell'interesse alla decisione nel merito e l'eventuale sopravvenienza di fatti o atti rilevanti.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio nel merito. Ha disposto incombenti istruttori affinché la società ricorrente dichiari motivatamente, entro il 13 maggio 2026, se permanga l'interesse alla decisione e, in caso affermativo, aggiorni la situazione della vicenda, indicando eventuali fatti o atti sopravvenuti e l'eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. Ha richiesto inoltre all'ARERA chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, sugli eventuali provvedimenti o atti sopravvenuti e sulla loro incidenza sull'interesse alla decisione e sull'esito del giudizio. Il giudice ha avvertito che il mancato adempimento, in particolare della dichiarazione sulla permanenza dell'interesse, potrà comportare la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, valorizzando l'inerzia processuale della parte ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori del giudice amministrativo.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato per la possibilità di trarre argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti e, nel contesto dell'ordinanza, per valutare l'inerzia rispetto agli incombenti richiesti.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili agli incombenti istruttori.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    L'inerzia della parte che non dichiari la permanenza dell'interesse alla decisione può essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse, idonea a fondare la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo richieda alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione, l'inerzia nel termine assegnato può essere valutata, unitamente alle circostanze del caso, come manifestazione implicita ma inequivoca dell'attuale disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Prima di calendarizzare una causa risalente per la decisione nel merito, il giudice amministrativo può disporre specifici incombenti istruttori volti ad accertare la persistenza dell'interesse, chiedendo alla parte ricorrente l'aggiornamento della vicenda e all'amministrazione chiarimenti documentati su fatti o atti sopravvenuti rilevanti per il giudizio.

Come è indicizzato

MaterieSanzioni amministrative pecuniarieIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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