Sentenza n. 763/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'ottemperanza - al giudicato formatosi sulla sentenza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata- Sez. Lavoro n. 661/2025, nel giudizio recante n. RG 3773/2025, pubblicata in data 28.03.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, n. 661/2025, che aveva riconosciuto la Carta elettronica per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza sostenendo che la sentenza del giudice ordinario, pubblicata il 28 marzo 2025, non impugnata e quindi passata in giudicato, aveva condannato il Ministero all’erogazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, per un importo nominale di 500 euro annui relativamente agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. La sentenza era stata notificata al Ministero il 31 marzo 2025 ai fini dell’esecuzione ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, senza che l’Amministrazione avesse adempiuto. La ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la sentenza del giudice ordinario, una volta passata in giudicato, aveva immediato valore conformativo e ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione, la quale era tenuta a far conseguire concretamente alla ricorrente l’utilità riconosciuta dal giudicato. Il giudice ha verificato il passaggio in giudicato, la rituale notificazione della sentenza, il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e l’assenza di prova dell’adempimento, anche considerando la costituzione meramente formale del Ministero. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato mediante l’accredito dell’importo necessario all’assegnazione della Carta elettronica entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., stabilendola nella misura degli interessi legali sull’importo complessivamente dovuto, decorrenti dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e fino all’adempimento spontaneo, anche tardivo, oppure all’adempimento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 500 euro oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
art. 114, comma 4, lett. e)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può imporre, anche su richiesta di parte, una somma di denaro dovuta dall’Amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sull’importo dovuto.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
termine dilatorio di 120 giorni
Il decorso del termine dilatorio per l’esecuzione delle pronunce contro le amministrazioni pubbliche costituisce presupposto per la proposizione del giudizio di ottemperanza.
art. 114 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza consente al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario e di nominare, per l’eventuale inerzia successiva, un commissario ad acta.
Massime di principio
- Una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando impone alla pubblica amministrazione l’attribuzione di una specifica utilità, ha immediato valore conformativo e ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione; il giudizio di ottemperanza può imporre le misure necessarie a conseguire concretamente il bene della vita riconosciuto dal giudicato.
- La proposizione del giudizio di ottemperanza contro una pubblica amministrazione presuppone che il giudicato sia divenuto esecutivo, sia stato ritualmente notificato e sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie dell’Amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a insediarsi su istanza dell’interessato qualora l’Amministrazione non adempia entro il termine assegnato.
- La nomina del commissario ad acta non priva l’Amministrazione del potere di adempiere spontaneamente al giudicato; la penalità di mora può quindi essere parametrata al ritardo fino all’adempimento spontaneo oppure fino all’esecuzione commissariale.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sull’importo complessivamente dovuto in forza del giudicato, con decorrenza dal termine assegnato dal giudice per l’adempimento e fino all’effettiva esecuzione.
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