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Sentenza

Sentenza n. 1153/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 229/2025 dell'8.7.2025 del Tribunale di Rimini.

Giustizia amministrativa202501893

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 229/2025 del Tribunale di Rimini, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 229/2025 del Tribunale di Rimini. Dal testo emerge che la pronuncia è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria l'11 agosto 2025, ed è stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente. Il Ministero non si è costituito in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Rimini, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e includendo le spese legali liquidate dal giudice ordinario e quelle del giudizio di ottemperanza. L'esecuzione deve avvenire entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza della parte ricorrente e nei successivi novanta giorni, provvederà in sostituzione il commissario ad acta, individuato nel Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario da questi delegato, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.200 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, prevedendo, in caso di persistente inadempimento, l'intervento sostitutivo del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato non viene eseguita dall'amministrazione dopo la notificazione utile alla decorrenza del termine dilatorio previsto per l'esecuzione, il beneficiario può agire in ottemperanza e il giudice amministrativo deve verificare l'inadempimento e ordinare all'amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni giudiziali.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'adempimento e, sin dalla sentenza, nominare un commissario ad acta destinato a operare su istanza della parte in caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione.
  • L'ordine di esecuzione del giudicato comprende gli obblighi patrimoniali e le spese processuali stabiliti nella sentenza da eseguire, con detrazione delle somme eventualmente già corrisposte.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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