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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27460/2024 del 23/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un accertamento fiscale emesso nei confronti di una società a responsabilità limitata in relazione all'anno d'imposta 2004. A seguito del recesso di un trust socio dalla società e della liquidazione della relativa partecipazione, la società aveva iscritti a bilancio come onere pluriennale deducibile la c.d. differenza da recesso, imputandone una quota a conto economico. L'Ufficio ha recuperato a tassazione tale importo, ritenendo che la differenza da recesso, in una società di capitali, non fosse deducibile e dovesse restare fuori dal conto economico ai sensi dell'art. 109, comma 9, TUIR. Dopo il rigetto in primo grado e l'interruzione del giudizio d'appello per l'estinzione della società, l'ex socio ha riassunto il processo ed ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 109, comma 9, lett. a), e dell'art. 83 TUIR, sostenendo che la differenza da recesso fosse un costo deducibile e che la CTR avesse erroneamente applicato la disciplina relativa alle remunerazioni di titoli; (2) violazione dell'art. 8 d.lgs. 546/1992, dell'art. 10 L. 212/2000 e dell'art. 6 d.lgs. 472/1997, per non avere riconosciuto l'obiettiva incertezza normativa e quindi l'esimente dalle sanzioni.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nelle società di capitali, la differenza corrisposta al socio recedente costituisce una remunerazione o anticipata liquidazione di utili futuri/latenti e ricade nel divieto di deducibilità previsto dall'art. 109, comma 9, lett. a), TUIR; ha inoltre considerato infondato il secondo motivo perché non sussistevano i presupposti dell'obiettiva incertezza normativa idonea a escludere le sanzioni. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, nei limiti richiamati in dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 109, comma 9, lett. a), TUIR

    La differenza da recesso corrisposta dalla società di capitali al socio receduto è assimilata a remunerazione/anticipata liquidazione di utili latenti e, come tale, è indeducibile.

  • art. 83 TUIR

    Il principio di derivazione dal bilancio non consente di dedurre costi che le norme fiscali escludono dalla deducibilità.

  • art. 2473 c.c.

    Il valore da liquidare al socio recedente si calcola sul valore di mercato della quota; il rimborso può avvenire mediante acquisto degli altri soci, uso di riserve disponibili o riduzione del capitale sociale.

  • art. 44 TUIR

    È richiamato per confermare la natura reddituale della somma corrisposta al socio in caso di recesso nelle società di capitali.

  • art. 47, comma 7, TUIR

    Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso costituiscono utile per la parte eccedente il prezzo pagato per l'acquisto o sottoscrizione delle quote annullate.

  • art. 8 d.lgs. 546/1992

    L'esimente sanzionatoria richiede un'obiettiva incertezza normativa, non una semplice incertezza soggettiva.

  • art. 10 L. 212/2000

    È richiamato in tema di tutela dell'affidamento e buona fede del contribuente, ma la Corte esclude che ricorressero i presupposti per non applicare le sanzioni.

  • art. 6 d.lgs. 472/1997

    La non punibilità per obiettiva incertezza della norma presuppone un effettivo e oggettivo stato di incertezza sull'ambito applicativo della disciplina.

  • art. 39-bis d.P.R. 636/1972

    È citato come precedente disciplina che già riconosceva il potere di escludere le sanzioni in presenza di obiettive condizioni di incertezza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È richiamato solo per il raddoppio del contributo unificato conseguente al rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nelle società di capitali, la c.d. differenza da recesso corrisposta al socio uscente non costituisce un costo fiscalmente deducibile, ma una componente assimilabile alla remunerazione di utili latenti o futuri, con conseguente indeducibilità ai sensi dell'art. 109, comma 9, lett. a), TUIR.
  • Il principio di derivazione civilistico-contabile ex art. 83 TUIR opera nei limiti delle norme fiscali speciali: una posta iscritta a conto economico non è automaticamente deducibile se l'ordinamento tributario ne prevede l'indeducibilità.
  • Per escludere le sanzioni tributarie per obiettiva incertezza normativa, non basta una difficoltà interpretativa soggettiva del contribuente; occorre una incertezza oggettiva, derivante da un sistema normativo realmente ambiguo e di coordinamento difficoltoso.
  • Nel recesso del socio di società di capitali, il rimborso può essere soddisfatto tramite riserve disponibili o riduzione del capitale; la componente eccedente il valore nominale della quota non si trasferisce automaticamente a conto economico come onere deducibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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