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Sentenza

Sentenza n. 1948/2026 - Milano, Sezione 2

per l'esatta e integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale Ordinario di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 3079/2024, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202504654

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione integrale della sentenza del Tribunale Ordinario di Milano, Sezione Lavoro, n. 3079/2024, passata in giudicato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esatta e integrale esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Milano, in funzione di giudice del lavoro, n. 3079/2024, passata in giudicato. Nelle more della decisione, ha depositato una memoria dalla quale risultava l'avvenuto pagamento delle somme dovute e richieste in esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa della ricorrente mediante il pagamento delle somme dovute. Ha posto le spese di lite a carico del Ministero, qualificato come parte virtualmente soccombente, liquidandole in euro 800,00 oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% ed eventuale contributo unificato, con distrazione a favore dei difensori della ricorrente dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 34, ultimo comma, c.p.a.

    cessazione della materia del contendere

    La cessazione della materia del contendere è pronunciata quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per l'onere del contributo unificato nella liquidazione delle spese di lite.

  • art. 26 c.p.a.

    Richiamato in relazione alla distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato quale disciplina della distrazione delle spese a favore dei difensori antistatari.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione adempie integralmente al giudicato durante il processo e la pretesa del ricorrente risulta completamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, ultimo comma, c.p.a.
  • In caso di cessazione della materia del contendere per adempimento sopravvenuto dell'amministrazione, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione quale parte virtualmente soccombente, anche se non residua una controversia sostanziale da decidere.
  • La distrazione delle spese di lite a favore dei difensori è possibile quando questi si dichiarano antistatari, nei limiti e secondo le forme previste dalla disciplina processuale richiamata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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