Ordinanza n. 2139/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del verbale di accertamento dei requisiti psicofisici dell'8 luglio 2025, con cui la Commissione per gli accertamenti psicofisici del Centro di selezione di Ancona - Direzione generale per il personale militare ha giudicato la ricorrente «NON IDONEO per positività all'IGRA TEST in assenza di accertata esecuzione di terapia medica eradicante - cod. 72 (per analogia) della DT del 04/06/2014 - AR 3(tre)» e l'ha esclusa dal concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 28° corso biennale (2025 -2027) di 266 allievi marescialli della Marina Militare, indetto con decreto interdirigenziale M_D AB05933 DE12025 0000168 20-03-2025 del vice direttore della direzione generale per il personale militare di concerto con il vice comandante generale del corpo delle capitanerie di porto; - del decreto interdirigenziale M_D AB05933 DE12025 0000969 02.10.2025 del vice direttore della direzione generale per il personale militare di concerto con il vice comandante generale del corpo delle capitanerie di porto con cui è stata approvata la graduatoria finale di merito del predetto concorso pubblico; - di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e/o conseguenti, ai provvedimenti suindicati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di non idoneità psicofisica ed esclusione dal concorso per allievi marescialli della Marina Militare, nonché graduatoria finale di merito
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il verbale dell'8 luglio 2025 con cui la Commissione per gli accertamenti psicofisici l'ha giudicata non idonea per positività all'IGRA TEST, in assenza di accertata esecuzione di terapia medica eradicante, e l'ha esclusa dal concorso pubblico per titoli ed esami per l'ammissione al 28° corso biennale di 266 allievi marescialli della Marina Militare. Ha inoltre impugnato la graduatoria finale di merito e gli atti presupposti, connessi e conseguenti. Il testo non espone analiticamente i motivi di legittimità dedotti nel ricorso, ma dà conto dell'esito della verificazione sanitaria disposta dal TAR: la Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica Militare ha ritenuto, con ampia motivazione, insussistente la causa di inidoneità contestata e ha giudicato la ricorrente idonea al prosieguo del concorso. Poiché il ricorso riguarda anche la graduatoria, il TAR ha rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria, essendo stata effettuata la notifica soltanto nei confronti di un controinteressato.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare sulla base dell'esito favorevole della verificazione sanitaria, ritenendo che la ricorrente dovesse essere ammessa interinalmente, nelle more della decisione di merito, al completamento dell'iter concorsuale con riserva. L'ammissione comprende l'inserimento nella graduatoria nella posizione corrispondente al punteggio spettante e, se ancora possibile, l'ammissione al 28° corso biennale. Il giudizio non è stato definito nel merito. Poiché è stata impugnata anche la graduatoria finale e il numero dei controinteressati è elevato, il TAR ha disposto l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami sul sito dell'amministrazione resistente, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 49, comma 3, e 52, comma 2, c.p.a. La ricorrente dovrà eseguire gli incombenti entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza; l'amministrazione dovrà pubblicare gli atti entro 15 giorni dalla richiesta; la prova della pubblicazione dovrà essere depositata nei successivi 10 giorni, a pena di decadenza. È stata inoltre richiesta all'amministrazione una relazione aggiornata sullo stato dell'iter concorsuale. La camera di consiglio è stata fissata per il 20 maggio 2026 e le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; nel caso concreto ha costituito il fondamento processuale della domanda cautelare.
Richiede la notifica del ricorso anche ai controinteressati; il TAR ha rilevato che, quanto all'impugnazione della graduatoria, la notifica era stata effettuata soltanto nei confronti di un controinteressato.
Consente, in presenza di un numero elevato di destinatari, l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami.
È richiamato quale base normativa, insieme all'art. 41, comma 4, c.p.a., per autorizzare la notificazione per pubblici proclami.
È richiamato per le modalità di pubblicazione sul sito web dell'amministrazione resistente della presente ordinanza, del ricorso e dell'elenco dei controinteressati.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Giustifica l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e alle condizioni per il loro trattamento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.
Massime di principio
- Quando una verificazione sanitaria disposta nel giudizio accerta, con motivazione ampia, l'insussistenza della causa di inidoneità posta a fondamento dell'esclusione da un concorso e riconosce l'idoneità del candidato, il giudice cautelare può ammettere il candidato con riserva al completamento dell'iter concorsuale, fino all'inserimento in graduatoria e, se ancora possibile, all'ammissione al corso.
- L'ammissione cautelare con riserva può essere modulata in modo da consentire il completamento delle fasi concorsuali e l'inserimento nella graduatoria con il punteggio spettante, senza anticipare la definitiva decisione sulla legittimità dell'esclusione.
- Quando il ricorso investe anche la graduatoria concorsuale, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i candidati che vi sono inseriti, in quanto potenziali controinteressati; qualora il loro numero sia elevato, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'amministrazione.
- L'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può essere accompagnata dalla fissazione di termini perentori per la richiesta di pubblicazione all'amministrazione, per l'esecuzione della pubblicazione e per il deposito della relativa prova, con decadenza in caso di inosservanza.
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