Cassazione Civile, Ordinanza n. 20061/2022 del 21/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2009 con recupero di IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni. L'Ufficio contestava: l'omessa conservazione di fatture di acquisto emesse da società prive di struttura, ritenute relative a operazioni soggettivamente inesistenti, con conseguente indetraibilità dell'IVA; l'omessa integrazione di fatture relative a operazioni intracomunitarie prive degli elementi richiesti dall'art. 46 del d.l. n. 331/1993; e, per effetto della mancata conservazione della documentazione, la rideterminazione induttiva del reddito d'impresa. In appello la CTR aveva respinto il gravame della contribuente, ritenendo non provata la sua buona fede e valorizzando il PVC e alcune dichiarazioni ritenute indicative della consapevolezza di acquistare merce sottocosto. Con il ricorso per cassazione la società deduceva due motivi: (1) omesso esame e mancata valutazione del decreto di archiviazione emesso in sede penale, che secondo la ricorrente confermava l'assenza di consapevolezza del ruolo di società filtro nella catena distributiva; (2) conseguente erronea valutazione della consapevolezza della contribuente di partecipare a una frode IVA, oltre a censura delle dichiarazioni valorizzate dalla CTR come mere supposizioni.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze, pur formalmente prospettate come violazione di legge e vizio motivazionale, mirassero in realtà a contestare la valutazione del materiale probatorio e il convincimento del giudice di merito sulla mancata prova della buona fede/inconsapevolezza della contribuente. Quanto al vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., la Corte ha osservato che non era stato denunciato l'omesso esame di un fatto storico decisivo, ma soltanto l'omessa considerazione di un elemento istruttorio (il decreto di archiviazione), non sufficiente a integrare il vizio dedotto, anche perché il fatto storico era stato comunque considerato. Quanto alla violazione di legge, ha rilevato che la censura chiedeva una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
Il vizio di legittimità non può tradursi nella richiesta di una nuova valutazione dei fatti o delle prove; il n. 5 richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera omissione di singoli elementi istruttori.
art. 348-ter c.p.c.
Nel caso concreto è stata richiamata la preclusione all'esame del vizio motivazionale nei termini prospettati, in presenza della doppia conforme.
art. 408 c.p.p.
Il decreto di archiviazione è stato evocato come documento formatosi in sede penale, ma la Corte ha escluso che la sua mancata considerazione integrasse di per sé il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c.
art. 46 d.l. 30 agosto 1993, n. 331
Norma richiamata dall'avviso di accertamento per la regolarità formale delle fatture relative a operazioni intracomunitarie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato ritenuto sussistente il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma che ha inserito il meccanismo del raddoppio del contributo unificato richiamato nel dispositivo.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione delle prove e del merito della controversia.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. ricorre solo se è omesso l'esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non basta lamentare la mancata considerazione di uno o più elementi istruttori.
- La prova della buona fede o dell'inconsapevolezza del cessionario rispetto a una frode IVA attiene al giudizio di merito e non può essere rivisitata in cassazione se il giudice di merito ha esaminato il nucleo fattuale rilevante.
- Il decreto di archiviazione penale può essere invocato come elemento di valutazione, ma la sua mancata valorizzazione non comporta automaticamente un vizio di legittimità se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione.
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