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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10968/2026 del 24/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal ricorrente, rilevando che essa era valida ed efficace ai sensi dell’art. 390 c.p.c., e ha dichiarato l’estinzione del giudizio. Non vi è stata quindi pronuncia sul merito della pretesa al privilegio/prededuzione né sulla correttezza della decisione di esclusione dallo stato passivo.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (curatore)

La controversia

Un avvocato aveva promosso opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.fall. contro il provvedimento del giudice delegato che aveva escluso il suo credito di Euro 10.926,94, da lui richiesto in prededuzione e in privilegio ex art. 2770 c.c., relativo alle spese sostenute nelle esecuzioni immobiliari riunite n. 69/2006 e n. 79/2011, avviate per il recupero coattivo di un credito professionale. Nel corso di tali procedure era intervenuto il fallimento della società debitrice. Il Tribunale di Viterbo aveva respinto l’opposizione e confermato l’esclusione; il creditore ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso il decreto tribunale, ma prima della decisione ha depositato rinuncia al ricorso, dichiarando di aver raggiunto un accordo transattivo.

Norme richiamate

  • art. 98 l.fall.

    norma processuale richiamata come base dell'opposizione allo stato passivo proposta dal creditore escluso

  • art. 2770 c.c.

    richiamato dal creditore come titolo del privilegio/prelazione invocato sulle spese sostenute nelle esecuzioni immobiliari

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso depositata dal ricorrente è stata ritenuta valida ed efficace, con conseguente estinzione del giudizio

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente proposta, determina l'estinzione del giudizio senza decisione sul merito.
  • Quando il ricorrente rinuncia al ricorso dopo aver comunicato l'intervenuto accordo transattivo tra le parti, la Corte prende atto della rinuncia e dichiara l'estinzione del processo.
  • In assenza di pronuncia sul merito, restano prive di esame le questioni sostanziali e processuali dedotte nel ricorso.
  • L'estinzione del giudizio per rinuncia comporta il venir meno della necessità di scrutinare la fondatezza dell'opposizione allo stato passivo e delle domande di privilegio o prededuzione.
  • rami_corrotti_non_inserire

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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