Cassazione Penale, Sentenza n. 07441/2026 del 24/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Bari che aveva accolto la domanda di liquidazione di un indennizzo per ingiusta detenzione e aveva condannato l'Erario al pagamento delle spese di giudizio. L'Avvocatura distrettuale ha dedotto violazione di legge perché la Corte ha disposto la condanna alle spese senza motivazione, non tenendo conto che l'Amministrazione, nella memoria difensiva, non aveva contestato il diritto all'indennizzo (si era limitata a dedurre sul quantum e a sostenere l'assenza di ipotesi di soccombenza), ossia si era sostanzialmente mantenuta in posizione adesiva; pertanto non poteva considerarsi soccombente e non avrebbe dovuto essere condannata alle spese.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla statuizione che condannava il Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento delle spese processuali. La motivazione è che il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, pur essendo a contraddittorio necessario, non è necessariamente contenzioso: se l'Amministrazione non contesta il diritto o si limita ad aderire o a rimettersi al giudice, non vi è soccombenza e non può essere pronunciata la condanna alle spese; la Corte territoriale aveva omesso di valutare la memoria difensiva e non aveva fornito motivazione sulla condanna alle spese.
Norme richiamate
Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002
Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, Rv. 222264-01
Principio giurisprudenziale secondo cui il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è a contraddittorio necessario ma non necessariamente contenzioso: l'assenza di contestazione sostanziale da parte dell'Amministrazione esclude la sua soccombenza e la condanna alle spese.
Sez. 4, n. 15209 del 26/02/2015
Sez. 4, n. 15209 del 26/02/2015, Rv. 263141-01
Conferma il criterio che la condanna alle spese presuppone una posizione contenziosa e una effettiva soccombenza dell'Amministrazione; se l'Amministrazione si limita ad osservazioni non ostative o adesive, non può essere ritenuta soccombente.
Sez. 4, n. 41307 del 02/10/2019
Sez. 4, n. 41307 del 02/10/2019, Rv. 277357-02
Ribadisce la necessità di distinguere le ipotesi in cui il contraddittorio assume natura contenziosa (con conseguente responsabilità per spese a carico dell'Amministrazione soccombente) da quelle in cui l'Amministrazione non propone vere e proprie eccezioni di merito.
Massime di principio
- Nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione il contraddittorio è necessario ma non sempre contenzioso: la mera costituzione adesiva o il rimettersi al giudice non costituiscono soccombenza dell'Amministrazione.
- La condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese richiede che essa abbia assunto, nel giudizio, una posizione contrastante e sia risultata soccombente rispetto alle eccezioni o deduzioni svolte.
- Il giudice deve motivare specificamente la decisione di porre le spese a carico dell'Amministrazione: l'omessa motivazione è causa di annullamento della statuizione sulle spese.
- Se l'Amministrazione contesta solo il quantum e le sue deduzioni sul calcolo vengono accolte, non può essere considerata soccombente e non può essere condannata alle spese per tale profilo.
- Se l'Amministrazione solleva eccezioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa e tali eccezioni vengono rigettate, allora il contraddittorio assume carattere contenzioso e la condanna alle spese è giustificata.
- Per evitare ingiuste condanne alle spese è fondamentale che le memorie difensive siano chiare nel precisare se si contesta il diritto, si limita la pretesa al solo quantum, o ci si rimettere al giudice; il contenuto della memoria deve essere effettivamente considerato dal giudice.
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