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Sentenza

Sentenza n. 1956/2026 - Napoli, Sezione 5

per l’esecuzione della sentenza n. 1145/2023 del 31 luglio 2023 del Tribunale di Torre Annunziata.

Giustizia amministrativa202506522

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Nota dell'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia che ha dichiarato la propria incompetenza a dare esecuzione al giudicato relativo alla retrodatazione dell'inquadramento dirigenziale e alla ricostruzione previdenziale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, confermata dalla Corte d'Appello di Napoli e passata in giudicato, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato alla sua immediata assunzione nei ruoli dei dirigenti scolastici della Regione Campania, sulla base del punteggio spettante nella graduatoria del concorso, nonché alla ricostruzione della posizione previdenziale. La ricorrente, dopo avere rinunciato all'immissione in servizio in Campania, aveva preso servizio a Milano e chiedeva la retrodatazione giuridica dell'inquadramento dirigenziale al 1° settembre 2018 e la ricostruzione della posizione previdenziale per il periodo indicato, con versamento delle differenze contributive rispetto alla precedente posizione di docente. Dopo avere diffidato gli uffici scolastici regionali della Lombardia e della Campania, entrambi dichiaratisi incompetenti, ha sostenuto che la competenza spettasse all'USR Lombardia, quale ufficio competente per la gestione del rapporto di impiego in ragione dell'attuale sede di servizio. Ha quindi chiesto la dichiarazione di nullità, per violazione o elusione del giudicato, della nota dell'USR Lombardia, l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di inerzia e l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto indiscutibile, in forza del giudicato, il diritto della ricorrente alla retrodatazione dell'inquadramento e alla regolarizzazione della posizione previdenziale secondo quanto stabilito dal giudice del lavoro. Ha individuato nell'Ufficio scolastico regionale della Lombardia l'amministrazione competente a provvedere, poiché la gestione del rapporto di impiego del personale scolastico spetta all'USR nella cui circoscrizione l'interessata presta attualmente servizio, ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 30 settembre 2020. L'USR Lombardia, ove necessario, deve acquisire documenti e informazioni dall'USR Campania, ma non può declinare la propria competenza. La nota del 6 ottobre 2025 è stata quindi qualificata come elusiva degli obblighi derivanti dal giudicato e dichiarata nulla. Il Ministero è stato ordinato a dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente, affinché provveda entro i successivi sessanta giorni su istanza della ricorrente. È stata inoltre applicata una penalità di mora di 500 euro per ogni mese o frazione di mese di ritardo, a decorrere dal sessantunesimo giorno dalla comunicazione della sentenza, fino all'adempimento e comunque entro il limite massimo di 5.000 euro. Le spese, pari a 2.000 euro oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare, su richiesta, una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato.

  • art. 3 D.P.C.M. 30 settembre 2020

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È interpretato nel senso che la gestione del rapporto di impiego del personale scolastico spetta all'Ufficio scolastico regionale nella cui circoscrizione il dipendente presta attualmente servizio.

  • art. 114 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Fondamento del potere del giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può dichiarare nullo l'atto amministrativo che, sotto forma di dichiarazione di incompetenza o di altro comportamento omissivo, eluda gli obblighi direttamente derivanti dal giudicato.
  • Per la gestione del rapporto di impiego del personale scolastico, è competente l'Ufficio scolastico regionale nella cui circoscrizione il dipendente presta attualmente servizio; tale ufficio non può rifiutare l'esecuzione del giudicato e deve acquisire, se necessario, la collaborazione dell'ufficio presso il quale il dipendente prestava precedentemente servizio.
  • L'ordine di esecuzione del giudicato può essere accompagnato dalla nomina di un commissario ad acta, destinato a subentrare all'amministrazione inottemperante dopo la scadenza del termine assegnato dal giudice.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in relazione a ciascun mese o frazione di mese di ulteriore ritardo, con decorrenza successiva alla scadenza del termine assegnato e con un limite massimo complessivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaRapporto di impiego non privatizzato
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaNullità del provvedimentoEffetto conformativo e riedizione del potere

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