Cassazione Civile, Ordinanza n. 27896/2023 del 03/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento ICI per le annualità 2010 e 2011 emessi da un comune nei confronti della proprietaria di alcuni terreni. La contribuente ha contestato la pretesa sostenendo che le aree non fossero realmente edificabili, poiché gravate da vincoli e inserite in area di rispetto fluviale, con conseguente esclusione della tassazione come aree fabbricabili o, comunque, forte riduzione della base imponibile. Il comune, a sua volta, ha difeso la tempestività del proprio accertamento rispetto alla decadenza quinquennale, sostenendo che si trattasse di omessa dichiarazione e non di mero omesso versamento, con decorrenza del termine in modo più favorevole all’ente. In cassazione, la contribuente ha dedotto la violazione dell’art. 2 d.lgs. 504/1992 per avere il giudice di merito ritenuto edificabili i terreni nonostante i vincoli; il comune ha proposto ricorso incidentale denunciando la violazione delle norme sulla decadenza dell’accertamento ICI, per avere la CTR dichiarato tardivo l’avviso relativo al 2010.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale della contribuente e accolto il ricorso incidentale del comune. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha rigettato l’appello della contribuente, confermando quindi la legittimità degli avvisi di accertamento ICI. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e condannato la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, oltre agli oneri di legge e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro formale per entrambi i motivi di ricorso per dedurre violazione di legge.
art. 2 d.lgs. n. 504 del 1992
Ai fini ICI rileva la qualificazione dell’area come fabbricabile in base alla destinazione urbanistica; i vincoli che limitano di fatto l’edificabilità non ne escludono la natura edificabile, ma incidono sul valore venale e quindi sulla base imponibile.
art. 10 d.lgs. n. 504 del 1992
Richiamato dal comune nel ricorso incidentale in relazione alla disciplina dell’accertamento ICI.
art. 1, commi 161 e 171, L. n. 296 del 2006
Per la decadenza del potere di accertamento va distinto tra omesso versamento e omessa dichiarazione; nel secondo caso il dies a quo è collegato al secondo anno successivo a quello oggetto di accertamento.
art. 384 c.p.c., comma 1
La Corte, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito rigettando l’appello della contribuente.
art. 378 c.p.c.
La memoria con procura al nuovo difensore è stata valorizzata ai fini del rigetto della richiesta di rinvio per morte del precedente difensore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di ICI, la natura fabbricabile di un’area deriva dalla sua qualificazione urbanistica; i vincoli che ne limitano in concreto l’edificabilità non eliminano il presupposto impositivo, ma possono soltanto ridurre il valore venale e, quindi, la base imponibile.
- Ai fini della decadenza del potere di accertamento ICI, occorre distinguere tra omesso versamento e omessa dichiarazione: nel primo caso il termine quinquennale decorre dall’anno in cui l’imposta doveva essere pagata, nel secondo dal secondo anno successivo a quello d’imposta.
- Quando la questione di diritto è ormai chiarita dalla giurisprudenza di legittimità e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c.
- La morte del difensore unico non impone automaticamente il rinvio della causa in cassazione se la parte è già a conoscenza dell’evento e ha conferito procura a un nuovo difensore mediante memoria depositata in giudizio.
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