Sentenza del 23/03/2016 n. 5748 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I contribuenti contestavano l'avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro, con cui l'Agenzia aveva aumentato il valore dichiarato di un terreno venduto con atto notarile del 17 febbraio 1996. Sostenevano il difetto di motivazione dell'avviso e la violazione dell'art. 52 del D.P.R. n. 131 del 1986. Dopo che la CTR aveva ridotto equitativamente il valore imponibile, riconoscendo la non immediata edificabilità del terreno ma considerando la sua potenziale edificabilità in base al piano regolatore, i contribuenti proponevano revocazione per errore di fatto ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che il certificato di destinazione urbanistica escludeva l'edificabilità. La Cassazione ha esaminato il ricorso contro la declaratoria di inammissibilità della revocazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il motivo non conteneva il quesito di diritto richiesto dall'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis, e risultava inoltre privo di autosufficienza: i ricorrenti non avevano trascritto la sentenza d'appello oggetto di revocazione né indicato adeguatamente la collocazione degli atti e dei documenti rilevanti. Di conseguenza, la Corte non poteva verificare se l'edificabilità del terreno fosse già stata oggetto di specifica controversia nel giudizio d'appello. Se tale questione era stata espressamente esaminata, l'eventuale errore avrebbe dovuto essere dedotto con ricorso per cassazione e non con revocazione. I ricorrenti sono stati condannati alle spese, liquidate in Euro 3.500,00 oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52
La disposizione disciplina la rettifica del valore dichiarato ai fini dell'imposta di registro e i requisiti dell'avviso di accertamento, tra cui la motivazione.
Codice di procedura civile, art. 395, comma 1, n. 4
La revocazione per errore di fatto è ammessa solo quando la decisione sia fondata su una svista percettiva risultante dagli atti, relativa a un fatto non controverso e non oggetto di valutazione o discussione tra le parti.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
Per i ricorsi soggetti alla sua applicazione, imponeva la formulazione di uno specifico quesito di diritto; la sua omissione comportava l'inammissibilità del motivo.
Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 6
Impone al ricorrente di indicare specificamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, riportandone il contenuto rilevante e precisandone la collocazione nei fascicoli processuali, in ossequio al principio di autosufficienza.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Individua, rispettivamente, il vizio di violazione o falsa applicazione di legge e il vizio motivazionale deducibili con ricorso per cassazione.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto non può essere utilizzata per contestare una valutazione giuridica o probatoria già espressamente compiuta dal giudice: in tal caso il rimedio corretto è il ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dalla legge.
- Per distinguere l'errore revocatorio dal vizio di motivazione occorre verificare se il fatto sia stato ignorato per una svista percettiva oppure sia stato esaminato e valutato, anche se in modo ritenuto erroneo.
- Nel giudizio di cassazione il ricorso deve essere autosufficiente: gli atti e i documenti decisivi devono essere trascritti o sintetizzati nella parte necessaria e deve essere indicata con precisione la loro collocazione processuale.
- La mancata formulazione di un requisito processuale imposto dalla legge applicabile ratione temporis, come il quesito di diritto previsto dall'art. 366-bis c.p.c., può determinare da sola l'inammissibilità del ricorso, senza esame del merito.
- Ai fini della stima fiscale di un terreno, la potenzialità edificatoria derivante da uno strumento urbanistico approvato può incidere sul valore anche in assenza di immediata edificabilità, ad esempio per la mancanza di piani attuativi; la rilevanza concreta dipende dagli accertamenti e dalla motivazione del giudice di merito.
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