Sentenza n. 5017/2026 - Roma, Sezione 1
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 3 ottobre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto per motivi di studio e per la fissazione dell’appuntamento per la formalizzazione della domanda
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione diplomatica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio delle amministrazioni intimate sull’istanza del 3 ottobre 2025, con la quale aveva chiesto il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per presentare formalmente la domanda. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni di provvedere, la condanna a pronunciarsi entro trenta giorni e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa azionata. La sede diplomatica aveva infatti attivato il procedimento fissando l’appuntamento richiesto per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 15 dicembre 2025. Tale sopravvenuta attività amministrativa è stata ritenuta idonea a integrare il pieno soddisfacimento dell’interesse dedotto in giudizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerato il periodo non particolarmente lungo tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell’amministrazione, anche in rapporto all’elevato numero di istanze analoghe. L’amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione e consente l’accertamento dell’obbligo di provvedere; nel caso concreto, l’attivazione del procedimento ha fatto venir meno la materia del contendere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta un provvedimento o pone in essere una condotta integralmente satisfattiva della pretesa azionata.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell’appuntamento necessario per la presentazione della domanda può integrare piena soddisfazione della pretesa processuale quando l’oggetto della domanda giudiziale sia l’attivazione del procedimento amministrativo e non l’ottenimento immediato del provvedimento finale.
- La sopravvenuta attivazione del procedimento amministrativo, se integralmente satisfattiva dell’interesse azionato, comporta la cessazione della materia del contendere ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
- La compensazione delle spese può essere giustificata dal breve intervallo tra la richiesta dell’interessato e la notificazione del ricorso e dal comportamento collaborativo dell’amministrazione, valutato anche in relazione all’elevato numero di istanze analoghe; resta possibile porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato.
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