Cassazione Penale, Sentenza n. 13215/2022 del 07/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in due motivi: (1) nullità del decreto di citazione a giudizio per errata indicazione della data di udienza (decreto citava il 13/02/2016 mentre l'udienza era fissata per il 13/02/2017), con richiamo all'art. 178 co. 1 lett. f) c.p.p.; (2) mancata ammissione di una prova ritenuta decisiva ai sensi dell'art. 495 co. 2 c.p.p.: prova che il cane della persona offesa era stato nuovamente aggredito il 29/10/2015, circostanza che, secondo il ricorrente, avrebbe messo in dubbio l'attendibilità della testimonianza della persona offesa e la riferibilità delle lesioni al fatto del 27/10/2015.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul primo motivo: l'errore nella data non ha determinato incertezza assoluta perché l'udienza era stata poi rinviata con provvedimento comunicato al difensore, che era anche domiciliatario dell'imputato; nessuna violazione dell'art. 178 co.1 lett. f) c.p.p. Sul secondo motivo: la prova dedotta non aveva il carattere di "prova decisiva" tale da poter determinare sicuramente una diversa pronuncia e quindi la sua mancata ammissione non vizia la struttura portante della sentenza. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell'importo di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende; memoria della parte civile depositata tardivamente non considerata.
Norme richiamate
art. 590 cod. pen.
Norma penale indicata quale fattispecie contestata all'imputato (reato per cui è stato ritenuto responsabile), citata solo per identificare l'imputazione.
art. 178 co. 1 lett. f) c.p.p.
Regola sulle nullità correlate alla citazione dell'imputato; la Corte ha interpretato che l'errata indicazione della data determina nullità solo se genera incertezza assoluta sulla data di celebrazione, e che la comunicazione successiva al difensore, specie se domiciliatario, può escludere il vizio.
art. 495 co. 2 c.p.p.
Norma relativa all'assunzione di prove richieste dalle parti; la Corte ricorda che la mancata ammissione di una prova è sindacabile in cassazione solo se la prova aveva carattere di decisività, ossia se la sua assunzione avrebbe determinato sicuramente diversa pronuncia.
art. 165 bis disp. att. c.p.p.
Richiamata in relazione al difetto di autosufficienza del motivo (mancata indicazione del quando e delle ragioni del diniego della prova), quindi come regola di dettaglio procedurale che richiede completezza espositiva del motivo.
art. 616 c.p.p.
Norma che consente l'irrogazione di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di rigetto del ricorso; applicata per stabilire l'obbligo di versamento di euro 3.000.
art. 23 co. 8 dl. 28/10/2020 n. 137 (conv. e succ. mod.)
Norma emergenziale che disciplina conclusioni scritte senza discussione orale; utilizzata per regolare termini e per valutare la tardività della memoria della parte civile.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata come parametro per valutare l'eventuale colpa nella proposizione del ricorso ai fini della determinazione della somma da versare alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Un errore nella data indicata nel decreto di citazione causa nullità solo se determina un'incertezza assoluta circa la data di celebrazione; errori macroscopici facilmente riconoscibili non sono necessariamente nulli
- La regolare comunicazione del provvedimento al difensore, e in particolare la notifica al difensore domiciliatario, può eliminare il vizio di notifica e impedire la dichiarazione di nullità
- La mancata ammissione di una prova è rilevante in Cassazione solo se la prova è decisiva, ossia se la sua acquisizione avrebbe certamente comportato una diversa decisione
- La motivazione delle decisioni di merito deve essere letta nel suo complesso: coerenza e riscontri testimoniano l'affidabilità delle valutazioni, rendendo spesso inidonee a scardinare la decisione prove aggiuntive non decisive
- Memorie o deduzioni depositate oltre i termini previsti non vengono prese in considerazione ai fini decisionali e della liquidazione delle spese
- In caso di ricorso inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese e a versare una somma alla Cassa delle Ammende salvo che non sussista colpa grave nella proposizione del ricorso
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