Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13215/2022 del 07/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato in due motivi: (1) nullità del decreto di citazione a giudizio per errata indicazione della data di udienza (decreto citava il 13/02/2016 mentre l'udienza era fissata per il 13/02/2017), con richiamo all'art. 178 co. 1 lett. f) c.p.p.; (2) mancata ammissione di una prova ritenuta decisiva ai sensi dell'art. 495 co. 2 c.p.p.: prova che il cane della persona offesa era stato nuovamente aggredito il 29/10/2015, circostanza che, secondo il ricorrente, avrebbe messo in dubbio l'attendibilità della testimonianza della persona offesa e la riferibilità delle lesioni al fatto del 27/10/2015.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul primo motivo: l'errore nella data non ha determinato incertezza assoluta perché l'udienza era stata poi rinviata con provvedimento comunicato al difensore, che era anche domiciliatario dell'imputato; nessuna violazione dell'art. 178 co.1 lett. f) c.p.p. Sul secondo motivo: la prova dedotta non aveva il carattere di "prova decisiva" tale da poter determinare sicuramente una diversa pronuncia e quindi la sua mancata ammissione non vizia la struttura portante della sentenza. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell'importo di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende; memoria della parte civile depositata tardivamente non considerata.

Norme richiamate

  • art. 590 cod. pen.

    Norma penale indicata quale fattispecie contestata all'imputato (reato per cui è stato ritenuto responsabile), citata solo per identificare l'imputazione.

  • art. 178 co. 1 lett. f) c.p.p.

    Regola sulle nullità correlate alla citazione dell'imputato; la Corte ha interpretato che l'errata indicazione della data determina nullità solo se genera incertezza assoluta sulla data di celebrazione, e che la comunicazione successiva al difensore, specie se domiciliatario, può escludere il vizio.

  • art. 495 co. 2 c.p.p.

    Norma relativa all'assunzione di prove richieste dalle parti; la Corte ricorda che la mancata ammissione di una prova è sindacabile in cassazione solo se la prova aveva carattere di decisività, ossia se la sua assunzione avrebbe determinato sicuramente diversa pronuncia.

  • art. 165 bis disp. att. c.p.p.

    Richiamata in relazione al difetto di autosufficienza del motivo (mancata indicazione del quando e delle ragioni del diniego della prova), quindi come regola di dettaglio procedurale che richiede completezza espositiva del motivo.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente l'irrogazione di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di rigetto del ricorso; applicata per stabilire l'obbligo di versamento di euro 3.000.

  • art. 23 co. 8 dl. 28/10/2020 n. 137 (conv. e succ. mod.)

    Norma emergenziale che disciplina conclusioni scritte senza discussione orale; utilizzata per regolare termini e per valutare la tardività della memoria della parte civile.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata come parametro per valutare l'eventuale colpa nella proposizione del ricorso ai fini della determinazione della somma da versare alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Un errore nella data indicata nel decreto di citazione causa nullità solo se determina un'incertezza assoluta circa la data di celebrazione; errori macroscopici facilmente riconoscibili non sono necessariamente nulli
  • La regolare comunicazione del provvedimento al difensore, e in particolare la notifica al difensore domiciliatario, può eliminare il vizio di notifica e impedire la dichiarazione di nullità
  • La mancata ammissione di una prova è rilevante in Cassazione solo se la prova è decisiva, ossia se la sua acquisizione avrebbe certamente comportato una diversa decisione
  • La motivazione delle decisioni di merito deve essere letta nel suo complesso: coerenza e riscontri testimoniano l'affidabilità delle valutazioni, rendendo spesso inidonee a scardinare la decisione prove aggiuntive non decisive
  • Memorie o deduzioni depositate oltre i termini previsti non vengono prese in considerazione ai fini decisionali e della liquidazione delle spese
  • In caso di ricorso inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese e a versare una somma alla Cassa delle Ammende salvo che non sussista colpa grave nella proposizione del ricorso

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.